Alto Adige (vino)

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Alto Adige o Südtirol
Disciplinare DOC
Italia (bandiera) Italia
  Trentino-Alto Adige
Decreto del 14 aprile 1975
Regolamenta le seguenti tipologie:
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975[1]

Alto Adige o Südtirol o dell'Alto Adige è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia autonoma di Bolzano.
In ragione del bilinguismo vigente nella provincia, tutti i prodotti possono essere definiti sia in italiano sia in tedesco.

Zona di produzione

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Il disciplinare delimita una zona di produzione e sei sottozone, che sono descritte a seguire.[1].

Zona Alto Adige o Südtirol
La zona comprende i comuni di Aldino, Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo, Cortaccia, Cortina, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè sulla Strada del Vino, Marlengo, Meltina, Merano, Montagna sulla Strada del Vino, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Trodena, Vadena e parte dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro, Varna, Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.

Sottozona Colli di Bolzano o Bozner Leiten
La sottozona comprende il comune di Laives e parte dei comuni di Terlano, San Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo.

Sottozona Meranese o Meraner
La sottozona comprende in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, San Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo.

Sottozona Santa Maddalena o St. Magdalener
La sottozona comprende in tutto o in parte numerose frazioni di Cornedo, Bolzano, San Genesio e Renon.

Sottozona Terlano o Terlaner
La sottozona comprende ìl comune di Terlano e parte dei comuni di San Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.

Sottozona Valle Isarco o Eisacktal
La sottozona comprende i comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna.

Sottozona Valle Venosta o Vinschgau
La sottozona comprende in tutto o in parte i comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.

La viticoltura in Alto Adige veniva praticata almeno dal VI secolo a.C., come dimostrano i ritrovamenti di vinaccioli nella zona di Bressanone. I Reti, come anche i popoli celtici, utilizzavano le botti di legno invece che le anfore. Quando nel 15 a.C. l'alta valle dell'Adige venne conquistata dall'impero romano le due culture enologiche si fusero, incrementando la produzione. Dall'anno 700 alcune case nobiliari tedesche e molti istituti ecclesiastici bavaresi e svevi (per es. Frisinga, Augusta, Hohenschäftlarn, Herrenchiemsee, Weingarten, Tegernsee, Benediktbeuern) acquisirono vigneti in valle, affiancandosi alla già fiorente attività monasteriale; nel XIV secolo il Tirolo divenne parte dell'impero asburgico e il vino altoatesino si diffuse in Europa centrale. Dalla fine del XX secolo la viticoltura è una base fondamentale dell'economia locale, in sinergia con il turismo e la frutticoltura.

Grazie alle caratteristiche pedoclimatiche molto varie, la produzione vinicola dell’Alto Adige si basa su un'ampia base ampelografica: alle varietà tradizionali come Lagrein, Schiave e Moscato giallo, nell'Ottocento si iniziò a piantare vitigni bordolesi, borgognoni e renani. Infine, prima della seconda guerra mondiale, furono introdotti il Müller Thurgau e il Kerner. Le due forme di allevamento sono la tradizionale pergola e la spalliera. Le ridotte dimensioni delle vigne hanno spinto i produttori a puntare alla qualità, ottenuta anche aumentando il tempo dedicato, creando una fitta rete di irrigazione e inerbendo il terreno tra i filari. Per antica tradizione i vini sono quasi tutti monovarietali.[2]

La DOC Alto Adige o Südtirol è stata istituita con DPR 14.04.1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18.07.1975
Successivamente è stato modificato con:

  • DPR 05 dicembre 1984, GU 139 del 14.06.1985
  • DPR 31 luglio 1987, GU 214 del 14.09.1987
  • DPCM 06 novembre 1991, GU 224 del 23.03.1992
  • DM 02 agosto 1993, GU 202 del 28.08.1993
  • DM 08 settembre 1995, GU 249 del 24.10.1995
  • DM 07 settembre 1999, GU 217 del 15.09.1999
  • DM 11 novembre 2002, GU 272 del 20.11.2002
  • DM 19 settembre 2007, GU 299 del 02.10.2007
  • DM 06 agosto 2010, GU 197 del 24.08.2010
  • DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • La versione in vigore è stata approvata con D.M. 18.09.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2014s[1]

Indicazioni comuni

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Per tutte le tipologie la resa massima di uva in vino non deve superare il 70% (esclusi i passiti e le vendemmie tardive).

Per tutte le tipologie è obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve, esclusi quegli spumanti per cui non è prevista.

I vini spumanti devono essere prodotti con il metodo classico, affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi.

La versione Passito è riservata ai vini ottenuti da uve bianche parzialmente appassite sulla pianta, oppure dopo la raccolta, che abbiano titolo alcolometrico minimo del 16% vol., acidita' totale minima 4,0 g/l, estratto seco minimo 22,0 g/l e resa dell'uva in vino massima di 40 hl/ha.

La versione Vendemia tardiva è riservata ai vini ottenuti da uve parzialmente appassite sulla pianta, che abbiano titolo alcolometrico minimo del 13,5% vol. di cui svolto almeno 7,00% vol., resa dell'uva in vino massima di 50 hl/ha., acidita' totale minima 4,0 g/l, estratto seco minimo 22,0 g/l.

La menzione Gold è riservata agli spumanti che abbiano subito un affinamento in bottiglia di almeno 72 mesi.

La menzione Gran Alp è riservata ai vini la cui produzione di uve non superi i 60 q.li/ha, il titolo alcolometrico sia maggiorato di 0,5% vol e l'estratto secco sia maggiorato di 2g/l. È anche richiesto un invecchiamento minimo di 18 mesi per i vini bianchi e di 30 mesi per i vini rossi. Sono esclusi gli spumanti Gold.

La menzione delle unità geografiche aggiuntive (uga) è riservata ai vini varietali prodotti negli 89 cru identificati dal disciplnare, con produzione massima di uva per ettato ridotta mediamente del 25%.

La menzione vigna è consentita se le lavorazioni avvengono in recipienti separati e il toponimo o nome tradizionale è riportato nell'intera documentazione e nell'apposito elenco regionale. La menzione è cumulabile con uga e Gran Alp.

La menzione riserva è riservata a tutti i vini bianchi e ai vini rossi Lagrein, Merlot, Pinot nero, Cabernet, Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot-Lagrein, Schiava, Meranese, Santa Maddalena, Valle Isarco Klausner Leitacher, Colli di Bolzano dopo un invecchiamento di almeno due anni, purché presentino un titolo alcolometrico minimo di 11,5% vol.

I vini a denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" classico e classico superiore possono utilizzare la specificazione aggiuntiva Alto Adige limitatamete alle uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo.

Zona Alto Adige o Südtirol

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Prevista la menzione riserva.

uvaggio Schiava, Lagrein, Pinot Nero, Merlot, Cabernet da soli o congiuntamente per almeno 80%
titolo alcolometrico minimo 11,5% % vol.
acidità totale minima 4 g/l.
estratto secco minimo 20 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.

Bianco o Weiss

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Previste la versione passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

uvaggio Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Müller Thurgau, Sauvignon, Riesling, Sylvaner,
Traminer aromatico, Kerner da soli o congiuntamente minimo 80%.
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 18,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.

Previste le menzioni riserva e Gold

uvaggio Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero.
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.[3]
estratto secco minimo 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro Non dichiarata

Spumante rosé

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Prevista la menzione riserva

uvaggio Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero. Il Pinot nero deve essere almeno il 20%.
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.[3]
estratto secco minimo 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro Non dichiarata

A seconda della cultivar utilizzata è possibile definirlo anche Cabernet Sauvignon o Cabernet franc;
prevista la menzione riserva

uvaggio Cabernet o Cabernet franc o Cabernet Sauvignon[4] minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 20,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Chardonnay minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Chardonnay spumante

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uvaggio Chardonnay minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% % vol.
acidità totale minima 4,0 g/l[3].
estratto secco minimo 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Kerner minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.

Prevista la menzione riserva

uvaggio Lagrein minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 20,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q.

Lagrein rosato o Lagrein Kretzer

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Può essere definito anche Lagrein rosé

uvaggio Lagrein minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q.

Prevista la menzione riserva

uvaggio Malvasia minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 18,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.

Prevista la menzione riserva

uvaggio Merlot minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 20,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Merlot rosato o Merlot Kretzer

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Può essere definito anche Merlot rosé

uvaggio Merlot minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Moscato giallo o Goldmuskateller

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Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Moscato giallo minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol. di cui svolto almeno 10,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.

Moscato rosa o Rosenmuskateller

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Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Moscato rosa minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 12,50% vol.; passito 16.0% vol., di cui svolto almeno 10,0
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 18,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 60 q.

Müller Thurgau

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Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Müller Thurgau minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 15,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Pinot bianco o Weißburgunder

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Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Pinot bianco minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,0 % vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Pinot bianco spumante

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uvaggio verifica
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.[3]
estratto secco minimo 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Pinot grigio o Ruländer

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Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Pinot grigio minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Pinot grigio spumante

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uvaggio verifica
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.[3]
estratto secco minimo 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Pinot nero o Blauburgunder

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Prevista la menzione riserva

uvaggio Pinot nero minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 20,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.

Pinot nero o Blauburgunder spumante

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Prevista la versione rosato o Kretzer

uvaggio verifica
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.[3]
estratto secco minimo 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.

Pinot nero rosato o Blauburgunder Kretzer

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Può essere definito anche Pinot rosé

uvaggio Pinot nero minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Riesling minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Riesling italico o Welschriesling

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Prevista la versione vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Riesling italico minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 15,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Sauvignon minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Schiava o Vernatsch

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Può anche essere definita come cultivar Schiava grossa o Schiava gentile.
Prevista la menzione riserva

uvaggio vitigni Schiava minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 18,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q.

Schiava grigia o Grauvernatsch

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Prevista la menzione riserva

uvaggio Schiava grigia minimo 85%[5]
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 18,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Sylvaner minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 15,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Abbinamenti consigliati

Traminer aromatico o Gewürztraminer

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Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva

uvaggio Traminer aromatico minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol. di cui svolto almeno 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.

Chardonnay–Pinot Bianco

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Per le caratteristiche al consumo si fa riferimento ai parametri della varietà presente in maggiore quantità.

Chardonnay–Pinot grigio

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Per le caratteristiche al consumo si fa riferimento ai parametri della varietà presente in maggiore quantità.

Pinot Bianco–Pinot grigio

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Per le caratteristiche al consumo si fa riferimento ai parametri della varietà presente in maggiore quantità.

Cabernet–Merlot

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Per le caratteristiche al consumo si fa riferimento ai parametri della varietà presente in maggiore quantità.

Cabernet–Lagrein

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Per le caratteristiche al consumo si fa riferimento ai parametri della varietà presente in maggiore quantità.

Lagrein-Merlot

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Per le caratteristiche al consumo si fa riferimento ai parametri della varietà presente in maggiore quantità.

Passito da due vitigni

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Entrambe le varietà devono essere presenti per oltre il 15%.

uvaggio Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Müller Thurgau, Sauvignon, Riesling, Sylvaner, Traminer aromatico, Kerner, Moscato giallo.

Sottozona Colli di Bolzano o Bozner Leiten

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Colli di Bolzano

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Prevista la menzione riserva

uvaggio vitigni Schiava minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 20,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q.

Sottozona Meranese o Meraner Leiten

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È possibile utilizzare il sinonimo Meranese Burggraviato o Meraner Burggräfler

Consentita la menzione Schiava

uvaggio vitigni Schiava minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 18,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 125 q.

Sottozona Santa Maddalena o St. Magdalener

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Santa Maddalena

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Prevista la specificazione aggiuntiva classico se i vitigni sono ubicati nei cru storici.

uvaggio vitigni Schiava minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 20,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 125 q.

Sottozona Terlano o Terlaner

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Prevista la specificazione aggiuntiva classico se i vigneti sono situati nella zona più antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles.

La resa massima di uva per ettaro, in tutte le tipologie, è 125 q.

Le caratteristiche al consumo non segnalate sono quelle della tipologia principale.

Previste la versione passito e la menzione riserva.

uvaggio Pinot bianco e Chardonnay anche congiuntamente minimo 50%;
Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau e Pinot grigio
anche congiuntamente fino al 50%; altri vitigni neri massimo 15%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 11,50 g/l.
estratto secco minimo 15,0 g/l

Previste la versione passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

Müller Thurgau

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Previste le versioni passito e vendemmia tardiva.

titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.

Previste la versione passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.

Riesling italico

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Prevista la versione vendemmia tardiva e la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 12,00 % vol.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.

Sottozona Valle Isarco o Eisacktal

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È possibile utilizzare il sinonimo Eisacktaler.

Le caratteristiche al consumo non segnalate sono quelle della tipologia principale.

Bianco o Weiss

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resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva per ettaro 120 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

resa massima di uva per ettaro 110 q.

Klausner Laitacher

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Prevista la menzione riserva

Consentita la produzione nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro.

uvaggio vigneti di Schiava, Portoghese, Lagrein, Pinot nero.
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 18,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 125 q.

Müller Thurgau

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Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
uvaggio Pinot bianco minimo 85%
resa massima di uva per ettaro 120 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

resa massima di uva per ettaro 100 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva per ettaro 120 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 125 q.

Traminer aromatico o Gewürztraminer

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Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

resa massima di uva per ettaro 100 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

uvaggio Veltliner minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 10,5 % vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.

Sottozona Valle Venosta o Vinschgau

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L'uvaggio deve provenire da vigneti composti almeno all'85% dal corrispondente vitigno.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

resa massima di uva per ettaro 110 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

resa massima di uva per ettaro 110 q.

Müller Thurgau

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Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 10,5 % vol. resa massima di uva per ettaro 120

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 10,5 % vol.
resa massima di uva per ettaro 110

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 11,0 % vol.
resa massima di uva per ettaro 100 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 10,0 % vol.
resa massima di uva per ettaro 100 q.

Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 1,0 % vol.
resa massima di uva per ettaro 100 q.

Traminer aromatico o Gewürztraminer

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Previste le versioni passito e vendemmia tardiva e la menzione riserva.

resa massima di uva per ettaro 90 q.

Pinot nero o Blauburgunder

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Prevista la menzione riserva.

titolo alcolometrico minimo 11,0 % vol.
resa massima di uva per ettaro 80 q.

Schiava o Vernatsch

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resa massima di uva per ettaro 120 q.
  1. ^ a b c Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Alto Adige o Südtirol”, su catalogoviti.politicheagricole.it.. URL consultato il 25 novembre 2021.
  2. ^ Sito dei vini del Sudtirolo
  3. ^ a b c d e f dato del Fascicolo tecnico, il disciplinare riporta 5,0 g/l.
  4. ^ Il disciplinare non definisce differenze tra le tre cultivar
  5. ^ Valore riferito ai sinonimi: il disciplinare non lo prevede espressamente