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Il documento deve essere inteso come fonte di informazione e non può, in nessun caso, essere considerato un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari.
Le informazioni contenute in questo documento sono frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.

Il gruppo Sella comprende società di intermediazione abilitate a fornire vari servizi di investimento. Pertanto, Banca Sella Holding S.p.A. o le sue controllate, potrebbero detenere posizioni o eseguire operazioni sui prodotti finanziari nominati nel presente documento oppure potrebbero prestare attività bancarie, ivi compresa l'erogazione del credito, nonchè fornire servizi bancari, servizi di investimento e accessori agli emittenti di detti prodotti finanziari.

Conseguentemente, si segnala, ai sensi dell'art.69 comma 1, punto c, del Regolamento Emittenti della Consob e/o sue successive modificazioni ed integrazioni, che Banca Sella Holding S.p.A. può avere, direttamente o indirettamente, un interesse o un interesse in conflitto anche derivante da rapporti di Gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi, o da altri rapporti di affari propri o di società del Gruppo riguardo agli emittenti, ai prodotti finanziari o alle operazioni oggetto di analisi contenute nel presente documento.

 

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Le considerazioni personali che Lei volesse fornire a Stella, nel corso del dialogo, non saranno utilizzate al fine della comprensione del dialogo che è finalizzato unicamente a fornirLe informazioni e assistenza alla navigazione.

 

Intermediazione assicurativa

(Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it))

Banca Sella S.p.A.: Sede Legale ed Amministrativa in Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella; Tel. 015.35011 - Telefax 015.351767 - Sito Internet www.sella.it - E-mail [email protected] - PEC: [email protected] - Numero Verde 800.142.142; Sito internet attraverso cui è svolta l'attività: www.sella.it

Banca Sella Spa è iscritta al registro ISVAP degli Intermediari Assicurativi e riassucurativi. Numero iscrizione: D000027126, Sezione: D - Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di bancopostaData iscrizione: 1 febbraio 2007.
IVASS è Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta

E' facoltà per il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Impresa Assicuratrice oppure all'Intermediario.In quest'ultimo caso, il Cliente può inoltrarlo all'Ufficio Reclami della Banca agli indirizzi di posta elettronica [email protected] o [email protected]. oppure all'indirizzo "Banca Sella S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Gaudenzio Sella 1- 13900 Biella", Il reclamo può inoltre essere inoltrato via fax al numero 015.2433983. L'ufficio Reclami dell'Intermediario risponderà, per iscritto, entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso. Il cliente può inoltre inoltrare reclamo all'Impresa di Assicurazione, agli indirizzi e con le modalità presenti nella documentazione contrattuale del prodotto

Il Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa o dell'Intermediario entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa proponente o dall'Intermediario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice o all'IVASS, potrà rivolgersi alternativamente:

  • Se il reclamo riguarda aspetti relativi alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo va inviato alla CONSOB (via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma) - sito: www.consob.it.
  • Se, invece, il reclamo riguarda forme di previdenza complementare va inviato alla COVIP - via in Arcione, 71 - 00187 Roma - sito www.covip.it.
  • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo il reclamante, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS e/o interessare l'Autorità giudiziaria, potrà scegliere di avvalersi dei seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

 

Mediazione

A partire dal 21 marzo 2011, il d.lgs n. 28/2010 e la normativa successiva hanno introdotto l'istituto della Mediazione obbligatoria che consiste nell'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione delle controversie civili e commerciali previsto per una serie di materie, tra cui i contratti assicurativi (con esclusione dei contratti di assicurazione RCA per cui è prevista la Negoziazione Assistita).
L'attività la mediazione è svolta da un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
Il procedimento di mediazione si attiva mediante una domanda da inoltrare ad uno tra gli Organismi presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia ed ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.

 

Arbitrato irrituale

Quando previsto espressamente dalle Condizioni Generali di Assicurazione, è possibile attivare la procedura di Arbitrato Irrituale per la soluzione stragiudiziale della controversia.

 

Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)
Istituito presso la CONSOB ai sensi della Delibera n. 19602/2016 e del Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179 per la risoluzione extragiudiziale delle controversie limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari assicurativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF emessi dalla Società.

L'ACF conosce delle controversie (di importo non superiore a 500.000,000 euro) tra investitori e intermediari (Società o soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa di cui all'articolo 83 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, a seconda del caso che ricorre), relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF.

Il ricorso può essere proposto, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento Consob istitutivo dell'Arbitro, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all' IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm