Lex Aelia Sentia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Lex Aelia Sentia

Senato di Roma
Nome latinoLex Aelia Sentia
AutoreImpero
Anno4 d.C.
Leggi romane

La lex Aelia Sentia del 4 d.C. fu disposta per contrastare gli abusi della manomissione.

È citata da Gaio nelle Institutiones (I,13), a proposito dello status assunto dai servi affrancati. In particolare, questi ultimi divenuti liberti, potevano rientrare nel novero dei cittadini romani, latini o dei dediticii.

La legge stabiliva che coloro che s'erano macchiati di "turpitudini", per crimini commessi o per aver combattuto contro Roma e poi essersi consegnati, divenendo così schiavi, dopo la manumissio restavano peregrini dediticii.

Non era loro concesso diventare in nessun caso cittadini romani e per di più dovettero subire le seguenti restrizioni:

  • non potevano risiedere a Roma, né entro 100 miglia da Roma;
  • se fosse stata infranta tale disposizione, sarebbero stati venduti nelle aste pubbliche e una volta schiavi non solo non avrebbero potuto essere più affrancati, ma non avrebbero concesso loro nemmeno di risiedere a Roma, né entro 100 miglia da Roma;
  • se fosse stata infranta tale disposizione, sarebbero diventati schiavi del popolo romano.

Ai Latini, invece, era concessa una seconda manumissio con la quale essi diventavano liberti e cittadini romani. Inoltre, erano previste delle condizioni precise per acquistare la cittadinanza romana:

  • età maggiore dei 30 anni;
  • essere stati oggetto di dominium ex iure Quiritium e liberati...;
  • ...mediante manumissio legittima (vindicta; censu; testamento);

Tuttavia, erano presenti eccezioni. Ad esempio, un servo minore di 30 anni poteva ugualmente essere manomesso se c'era stata una manumissio iusta causa dinanzi ad un consilium. Un servo d'età inferiore a 30 anni acquistava la cittadinanza anche se rivolgendosi al praetor o ai praesides provinciarum (nelle province), otteneva un'attestazione sul fatto di avere:

  • moglie cittadina romana, o latina coloniaria o della sua stessa condizione;
  • 7 testimoni cittadini romani, puberi;
  • un figlio anniculus(d'età non inferiore ad un anno).

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]