Frascati Superiore riserva

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Voce principale: Frascati Superiore DOCG.
Frascati Superiore riserva
Dettagli
StatoItalia (bandiera) Italia
RegioneLazio
Resa (uva/ettaro)11,0 t
Resa massima dell'uva70,0%
Titolo alcolometrico
naturale dell'uva
11,5%
Titolo alcolometrico
minimo del vino
13,0%
Estratto secco
netto minimo
18,0 g/l
Riconoscimento
TipoDOCG
Istituito con
decreto del
30/11/11  
Gazzetta Ufficiale delnº 295 del 20 dicembre 2011
Vitigni con cui è consentito produrlo
MiPAAF - Disciplinari di produzione vini[1]

Il Frascati Superiore riserva è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella provincia di Roma[1]

Vitigni con cui è consentito produrlo

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  • Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%;
  • Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
  • Altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio fino ad un massimo del 15% di questo 30%.[1]

Zona di produzione

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Vedi: Frascati Superiore DOCG

Tecniche di produzione

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Densità minima 3 000 ceppi/ha)
È vietata ogni pratica di forzatura, ma consentita l'irrigazione di soccorso
Non sono ammessi impianti a tendone.
Tutte le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nella zona prevista per la DOCG, ma sono ammesse eccezioni.
È necessario l'invecchiamento protratto per almeno 12 mesi a partire dal 1º novembre dell'anno di vendemmia, dei quali almeno tre in bottiglia.[1]

Caratteristiche organolettiche

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  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: intenso, con profumo caratteristico delicato;
  • sapore: secco, sapido, morbido, fine, vellutato;
  • acidità totale minima: 4,50 g/l.

Informazioni sulla zona geografica

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Vedi: Frascati Superiore

Vedi: Frascati Superiore

Precedentemente all'attuale disciplinare questa DOCG era stata:

  • Approvata DOC (con il nome di “Frascati”) con decreto del 03.03.1966 G.U. 119 - 16.05.1966
  • Approvata DOCG con DM 20.09.2011 G.U. 240 - 14.10.2011

Il precedente disciplinare del 1966 prevedeva:

  • resa_uva=15,0 t
  • resa_vino=70,0%
  • titolo_uva=11,0%
  • titolo_vino=11,5%
  • estratto_secco=16,0 g/l
  • vitigni:
  • Caratteristiche organolettiche
    • colore: paglierino più o meno intenso.
    • odore: vinoso, con profumo caratteristico, delicato.
    • sapore: sapido, morbido, fine, vellutato; qualificazioni previste: secco, asciutto, amabile, cannellino o dolce.

Il precedente disciplinare del 20.09.2011 non si discostava sostanzialmente da quello attuale del 30.11.2011

Abbinamenti consigliati

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Provincia, stagione, volume in ettolitri

  1. ^ a b c d [1] Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Disciplinari di produzione vini

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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