Collegio elettorale di Perugia (Regno d'Italia)

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Perugia
collegio elettorale
StatoItalia (bandiera) Italia
CapoluogoPerugia
Elezioni perCamera dei deputati
ElettiDeputati
Periodo 1861-1882
NomePerugia I
Tipologiauninominale
Periodo 1882-1891
NomePerugia I
Tipologiaplurinominale
Numero eletti5
Periodo 1891-1919
NomePerugia I
Tipologiauninominale
Periodo 1919-1923
NomePerugia
Tipologiadi lista
Numero eletti10
Creato daPerugia I, Perugia II, Città di Castello, Foligno, Orvieto, Poggio Mirteto, Rieti, Spoleto, Terni, Todi
Sostituito dacircoscrizione Lazio e Umbria

Il collegio elettorale di Perugia è stato un collegio elettorale uninominale e di lista del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati.

Il collegio uninominale venne istituito, insieme ad altri 442, tramite regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513.[1]

Successivamente divenne collegio plurinominale tramite regio decreto 24 settembre 1882, n. 999,[2] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali.

Tornò poi ad essere un collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[3] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali.

In seguito divenne un collegio con scrutinio di lista con sistema proporzionale tramite regio decreto 10 settembre 1919, n. 1576,[4] in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.

Il numero di collegi fu ridotto tramite regio decreto 2 aprile 1921, n. 320,[5] in seguito alla riforma che definì 40 collegi elettorali.

Fu soppresso definitivamente con l'istituzione del collegio unico nazionale tramite regio decreto del 13 dicembre 1923, n. 2694.[6]

Legislature VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX
Elezioni 1861 1865 1867 1870 1874 1876 1880 1882 1886 1890 1892 1895 1897 1900 1904 1909 1913 1919 1921 1924 1929 1934 1939
Deputati
nel collegio
1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 10 10
Totale eletti 443 493 508 508 508 508 535 535 400
Numero collegi 443 493 508 135 508 54 40 15 1

Nel 1919 Perugia divenne capoluogo del collegio comprendente l'intera provincia; nel 1921 l'estensione del collegio rimase inalterata.

Dati elettorali

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Nel collegio si svolsero elezioni per diciannove legislature.

VIII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 443 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 17 dicembre 1860, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

IX legislatura

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Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

X legislatura

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Le votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XI legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XIII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XIV legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).

XV legislatura

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Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 24 settembre 1882, erano eletti al primo turno i candidati che «hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti» (art. 74) secondo il numero di deputati previsto per il collegio; se il numero di eletti era inferiore al numero di deputati, il ballottaggio era tra i non eletti (in numero doppio rispetto ai deputati ancora da eleggere) che avevano il maggior numero di voti (art. 75) ed era eletto chi otteneva il maggior numero di voti nella seconda votazione (art. 77) oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 78).

XVI legislatura

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Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).

XVII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).

XVIII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).

XIX legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XX legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXI legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIII legislatura

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Le votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).

XXIV legislatura

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Le votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).

XXV legislatura

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Le votazioni si svolsero in 54 collegi di lista. Come previsto dal regio decreto del 2 settembre 1919, il numero di eletti per ogni lista era calcolato sulla base dei voti di lista e sul numero di voti dei candidati al di fuori della propria lista; la graduatoria tra i candidati era calcolata sommando i voti di lista e i propri voti di preferenza sia nella lista sia fuori dalla lista (art. 84).

XXVI legislatura

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Le votazioni si svolsero in 40 collegi (39 di lista e uno uninominale) con la normativa del 1919 che per i collegi di lista stabiliva il numero di eletti per ogni lista sulla base dei voti di lista e sul numero di voti dei candidati al di fuori della propria lista.

Elezioni generali
PartitoRisultati
15 maggio 1921
Seggi
Voti%±Num±
Alleanza nazionale73 82754,02n.d.6n.d.
Socialista ufficiale33 92024,82n.d.3n.d.
Popolare italiano22 09216,16n.d.1n.d.
Repubblicano6 8375,00n.d.0n.d.
Iscritti246 969100,00
↳ Votanti (% su iscritti)137 93555,85n.d.
 ↳ Voti validi (% su votanti)136 67699,09
 ↳ Voti non validi (% su votanti)1 2590,91
↳ Astenuti (% su iscritti)109 03444,15
Eletti
Alfredo Misuri
Agostino Mattoli
Giovanni Amici
Luciano Valentini
Aldo Netti
Guido Pighetti
Giuseppe Sbaraglini
Tito Oro Nobili
Ferdinando Innamorati
Mario Cingolani
  1. ^ Decreto 17 dicembre 1860, n. 4513, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 1º gennaio 1861. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
  2. ^ Decreto 24 settembre 1882, n. 999, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 27 settembre 1882. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
  3. ^ Decreto 14 giugno 1891, n. 280, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 18 giugno 1891. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
  4. ^ Decreto 10 settembre 1919, n. 1576, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 10 settembre 1919. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
  5. ^ Decreto 2 aprile 1921, n. 320, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 2 aprile 1921. URL consultato il 10 luglio 2017 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).
  6. ^ Decreto 13 dicembre 1923, n. 2694, in Gazzetta Ufficiale del Regno, 7 gennaio 1924.

Voci correlate

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