Ufficiale di macchina

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Quella di ufficiale di macchina (in lingua inglese: engine officer; engineer) è una qualifica professionale della sezione di macchina prevista e certificata dalla normativa internazionale di cui alla convenzione IMO STCW, sez. A - regola III/1 in vigore, per navi mercantili aventi apparato motore di propulsione principale con potenza pari o superiore a 750 kW.

Distintivo su tubolare per
2º Ufficiale di macchina
della Marina mercantile
Distintivo su tubolare per
3º Ufficiale di macchina
della Marina mercantile italiana

Il certificato di abilitazione (detto anche certificato di competenza) alla qualifica di Ufficiale di macchina è comunemente detto "patentino" per distinguerlo da quello successivo di Primo ufficiale di macchina che, essendo di rango superiore, è invece detto "patente".

Organizzazione gerarchica

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L'organizzazione dello stato maggiore della sezione di macchina della nave, prevede una gerarchia che comprende (in ordine dal più alto al più basso):

Titoli e certificati di addestramento

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L'ufficiale di macchina assume la responsabilità di una guardia in macchina, a livello operativo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale di qualsiasi potenza di propulsione.

Per conseguire il certificato di ufficiale di Macchina occorrono i seguenti requisiti:

Sviluppi di carriera

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Terzo ufficiale di macchina

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L'allievo ufficiale dopo avere conseguito il certificato di competenza IMO (comunemente detto "patentino") di "ufficiale di macchina", può, a discrezione della compagnia di navigazione, ottenere l'imbarco con la funzione di 3º ufficiale[3] (primo scalino della scala gerarchica) o, molto più raramente, direttamente quello di 2º ufficiale (posizione intermedia).

Secondo ufficiale di macchina

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Il passaggio di funzione da 3º a 2º ufficiale[4] avviene senza sostenere esami e dipende esclusivamente dalle scelte della compagnia, mentre i periodi di imbarco minimi per la promozione variano da società a società. Le mansioni affidate al terzo e al secondo ufficiale dipendono dalla politica aziendale. Per conseguire il titolo professionale IMO (detto "patente") di 1º ufficiale di macchina, diverso a seconda della potenza propulsiva sviluppata dall'apparato motore principale della nave, occorre il superamento di un ulteriore esame ed avere effettuato almeno 18 mesi di navigazione in qualità di 3º o 2º ufficiale, purché responsabile di una guardia in macchina[5], sia che si tratti di navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, sia che si tratti di navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 kW ma non cumulabili tra le due diverse tipologie.

Nautica da diporto

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Ufficiale di macchina del diporto

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L'ufficiale di macchina del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualità di ufficiale di macchina di rango inferiore al primo ufficiale, ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.

Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

  • aver compiuto 18 anni di età;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il corso primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
  • aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia nel locale macchina di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.
  1. ^ Decreto del ministro della salute del 25 agosto 1997. Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili Archiviato il 23 agosto 2016 in Internet Archive..
  2. ^ Decreto del ministro della salute del 13 novembre 2013. Modifica del decreto 25 agosto 1997, relativo alla certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo pronto soccorso sanitario e assistenza medica a bordo di navi mercantili.
  3. ^ In Svizzera nell'Ordinanza sulla navigazione marittima la qualifica corrispondente a quella italiana di terzo ufficiale iunior di coperta e terzo ufficiale di coperta sono chiamate rispettivamente:
    (IT) quarto ufficiale di macchina, e terzo ufficiale di macchina
    (FR) quatrième officier mécanicien, e troisième officier mécanicien
    (DE) vierter Offizier des Maschinendienstes, e dritter Offizier des Maschinendienstes.
  4. ^ In Svizzera nell'Ordinanza sulla navigazione marittima la qualifica corrispondente a quella italiana di secondo ufficiale di coperta è chiamata:
    (IT) secondo ufficiale di macchina; (FR) deuxième officier mécanicien; (DE) zweiter Offizier des Maschinendienstes
  5. ^ In lingua inglese il termine ufficiale di guardia in macchina viene reso come: officer in charge of an engineering watch, in sigla: OICEW.

Bibliografia

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Fonti normative internazionali

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Voci correlate

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Collegamenti esterni

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