Codice di Procedura Civile – Articolo 490 articolo-490-cpc “Pubblicità degli avvisi”
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”. In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.
Legge n. 80 14 maggio 2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali” – http://www.camera.it/parlam/leggi/05080l.htm
Legge 132/2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.” (15G00136) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 50)
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Fallimento, se il decreto ingiuntivo diventa esecutivo non valgono gli atti precedenti la formazione del titolo
In sede di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo di formazione giudiziale, non è possibile dedurre fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso e, segnatamente, fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo. È esclusa la pregiudizialità fra il giudizio di revocazione di un decreto ingiuntivo, di cui sia stata dichiarata l’esecutorietà per mancata opposizione, ed il giudizio di opposizione a precetto fondato sul medesimo titolo giudiziale, posto che con il primo, necessariamente motivato da ragioni diverse da quelle su cui si basa l’opposizione, si contesta la formazione del titolo stesso. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 16 febbraio 2017 n. 4136. Nella specie, il curatore di un fallimento otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del titolare di un’impresa individuale, che non veniva opposto ed era quindi dichiarato esecutivo. Solo dopo la notifica dell’atto di precetto, l’imprenditore proponeva opposizione all’esecuzione sostenendo di avere pagato le forniture in questione prima dell’inizio della procedura monitoria, ritenendo fosse possibile dedurre il relativo fatto estintivo.
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Compravendita immobiliare, l’impossibilità parziale abbatte il prezzo
In una compravendita immobiliare, dopo la firma del preliminare, la impossibilità sopravvenuta di alienare anche il giardino annesso, non rende la prestazione impossibile, ben potendo il compratore comunque chiedere l’esecuzione in forma specifica a fronte di una riduzione del prezzo. In un simile caso, infatti, non scatta l’effetto risolutivo perché lo scopo del negozio rimane in piedi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 27 febbraio 2017 n 4939, chiarendo che l’esecuzione ad un prezzo inferiore può essere richiesta anche in corso di causa, quando l’impossibilità parziale si è determinata in giudizio.
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Mediatore responsabile se tace sulla conseguibilità del certificato di abitabilità
Una responsabilità del mediatore, affermano i giudici, può porsi, in ordine alla mancata informazione circa la conseguibilità del certificato di abitabilità, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza 21 febbraio 2017 n 4415.
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Accordata la tenuità del fatto se si alza poca polvere per ristrutturare l’immobile
La polvere che si alza durante i lavori di ristrutturazione segna la condanna penale dell’amministratore titolare dell’azienda che esegue la manutenzione dell’immobile. La Cassazione con la sentenza n. 10005 del 2017 ha precisato, tuttavia, che quando l’irregolarità è minima ossia la polvere derivante dai lavori non sia così tanta da mettere a repentaglio la salubrità del luogo si deve applicare l’articolo 131-bis del codice penale che per l’appunto esclude la responsabilità penale per fatti di lieve entità.
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Inammissibile il reclamo degli esclusi dal concordato se il credito non è rilevante
È inammissibile per carenza di interesse il reclamo dei creditori esclusi contro l’omologazione del concordato preventivo se l’istituto, in sede di omologa, supera la dirimente prova di resistenza, vale a dire quando il concordato sarebbe stato comunque approvato anche qualora il credito della reclamante fosse stato ammesso, anche qualora i creditori artigiani fossero stati ricollocati in privilegio ed i voti revocati fossero stati calcolati come dissenzienti. Lo ha precisato la sezione VI della Cassazione con l’ordinanza 23 febbraio 2017 n. 4765. Nel caso di specie, una srl creditrice si opponeva all’omologa del concordato preventivo di una spa facendo valere il procedimento giudiziale per l’accertamento del recesso da un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti, suscettibile di incidere sul fabbisogno concordatario.
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Contratti: valido il preliminare del preliminare se tutela l’interesse delle parti
La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l’esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. Lo la precisato la sezione III della corte di Cassazione con la sentenza 17 gennaio 2017 n. 923. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale.
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