Ruolo di equipaggio
Il ruolo di equipaggio (ruolo d'equipaggio secondo la normativa Svizzera) [1] è il documento di bordo previsto per la marina mercantile italiana per le navi maggiori dimensioni.
Per la nautica da diporto l'ordinamento italiano lo definisce "ruolino di equipaggio".[2], sul quale vi è l'obbligo di annotazione di una serie di dati, notizie, e indicazioni, in base a quanto previsto dalla legge.
Generalità
[modifica | modifica wikitesto]Il documento è rilasciato dalle autorità marittime e autorità consolari all'estero.
Da non confondere con il Ruolo d'Appello che serve per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave.
Contenuti e annotazioni
[modifica | modifica wikitesto]Il documento deve contenere:
- il nome della nave;
- il nome dell'armatore;
- l'indicazione del rappresentante dell'armatore;
- l'indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;
- l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo fissata nel contratto stesso;
- la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.
Sul ruolo di equipaggio si annotano:
- i contratti di assicurazione della nave;
- le visite dell'ente tecnico per l'accertamento di tutta la certificazione di sicurezza;
- il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
- i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave;
- i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
- le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.
Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Cfr. l'art 64 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
- ^ Cfr. il decreto legislativo 8 luglio 2005 n. 171, ovvero "Codice della nautica da diporto" all'art. 38, e il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 - "Regolamento per la nautica da diporto", all'art. 23.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Codice della navigazione agli artt. 169-171.
- Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione agli artt. 349-361.