Utile

in economia aziendale, si indica la differenza tra ricavi e costi di un'impresa
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In economia aziendale l'utile di un'impresa è definito come differenza tra ricavi e costi, se tale differenza è positiva (in caso contrario si parla di differenza tra costi e ricavi, definita perdita o deficit) o disavanzo. Nel campo delle attività economiche viene comunemente chiamato profitto o surplus o avanzo.

Descrizione

Obblighi giuridici

Le aziende, anche per adempiere ad obblighi legali, devono rilevare l'utile periodicamente. Di solito il periodo al termine del quale si procede alla redazione del bilancio e quindi alla rilevazione dell'utile o della perdita è definito esercizio (vedi bilancio di esercizio). Pertanto si definisce più correttamente utile d'esercizio la differenza tra i ricavi ed i costi che - secondo il principio della competenza economica - si riferiscono al periodo considerato. In altre parole, l'utile rappresenta l'incremento del patrimonio dell'azienda prodotto tramite la gestione nel corso dell'esercizio. Quando non ci si trova all'interno di un'azienda, ma di singoli affari, l'utile può essere determinato come differenza tra ricavi e spese al termine dell'operazione.

Obblighi fiscali

L'utile è soggetto ad imposizione fiscale. Nelle imprese individuali l'utile è considerato reddito d'impresa del titolare e sottoposto all'imposta sul reddito (IRPEF) come anche accade per i lavoratori dipendenti per il loro reddito. Lo stesso meccanismo si applica in proporzione alle quote sociali, ai soci delle società di persone. Una tassazione autonoma in capo alla società è prevista per le società soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES), che pagano un'aliquota del 27,5%.

In tutti i casi l'utile soggetto ad imposte (cosiddetto "utile fiscale") può differire da quello del bilancio (cosiddetto "utile civilistico" derivante dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali) a causa dei diversi criteri di valutazione previsti. Ad esempio, nella valutazione dei crediti da svalutare per inesigibilità probabile o certa, il bilancio civilistico deve essere redatto con "prudenza" considerando tutte le perdite probabili e certe di competenza dell'esercizio. Invece, nell'utile fiscale, le perdite su crediti (un costo) accantonate a fondo non potranno superare lo 0,50 % del totale crediti. In questo caso si ha una "deducibilità fiscale" di un costo ridotta, che genera pertanto una differenza tra utile fiscale e civilistico.

Destinazione degli utili

L'utile può essere destinato all'autofinanziamento dell'azienda quando viene trattenuto nell'impresa stessa oppure può essere prelevato dall'imprenditore o distribuito tra i soci, in proporzione alla quota o al numero di azioni possedute (dividendi).

Per le società di capitali, la legge italiana e spesso gli statuti delle stesse società impongono di destinare obbligatoriamente una quota dell'utile, pari al 5% dell'utile stesso, ad autofinanziamento, tramite accantonamenti a riserve del patrimonio. Nelle imprese individuali e nelle società di persone la destinazione dell'utile è lasciata alla volontà dell'imprenditore e dei soci.

Alcune imprese distribuiscono quote azionarie ai propri dipendenti alla pari o a un prezzo incentivato. Si tratta di un meccanismo con effetti simili a quelli delle stock option conferite ai dirigenti. La partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa consente di:

  • collegare meglio gli obiettivi di profitto individuali con quelli dell'azienda e premiare la produttività con un meccanismo simile a una retribuzione variabile: se l'azienda aumenta gli utili, automaticamente viene distribuito anche ai dipendenti un maggiore dividendo per azione;
  • avere una partecipazione attiva dei dipendenti alla gestione dell'impresa, non legata solo alle rappresentanze sindacali, in virtù dei diritti di voto nell'Assemblea degli Azionisti;
  • ammettere i lavoratori alla proprietà dell'azienda, rappresentata e suddivisa nelle quote azionarie.

Il codice civile italiano (artt. 2101, 2102 e 2554) prevede il diritto dei prestatori di lavoro alla partecipazione agli utili d'impresa, salvo diversa disposizione interna.

Bibliografia

Voci correlate

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