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Il [[codice civile italiano]] (artt. 2101, 2102 e 2554) prevede il diritto dei prestatori di lavoro alla partecipazione agli utili d'impresa, salvo diversa disposizione interna. <br/>
Lo stesso codice civile vieta il [[patto leonino]], per le società di persone e per le società di capitali, patto in cui uno o più soci sono desstinataridestinatari solamente delgi utili o delle perdite societarie.<br/>
Sebbene i lavoratori non siano automaticamente detentori di quote di capitale, ad essi si può pure applicare il brocardo ''[[cuius commoda, eius et incommoda]]'' da cui per i soci discende il divieto dei patti leonini, essendo impattati in modo significativo da qualsiasi perdita aziendale.
 
== Bibliografia ==