Rappresentanza: differenze tra le versioni
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== Fonti della rappresentanza ==
Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, [[Codice civile italiano|codice civile]]) sono due:
#la ''[[legge]]'', che dà vita alla rappresentanza c.d. ''legale'' o ''necessaria'' (si pensi al caso dei [[genitore|genitori]] del [[Minorenne|minore]], del [[tutore]], del curatore fallimentare etc.). Si tratta di un caso di rappresentanza diretta.
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