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{{nota disambigua|la catena di [[superette]] [[francia|francese]] Utile|[[Système U]]}}
{{U|Profitto|economia|aprile 2016}}
 
Con '''utile''', in [[economia aziendale]], si indica la differenza tra [[ricavo|ricavi]] e [[costo|costi]] di un'[[impresa]].
 
Se tale differenza è positiva viene comunemente chiamato [[profitto|''profitto'']] o ''surplus'' o ''avanzo'', in caso contrario viene chiamato [[perdita (economia)|''perdita'']] o [[deficit|''deficit'']] o [[disavanzo|''disavanzo'']].
 
== Descrizione ==
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=== Obblighi fiscali ===
L'utile è soggetto ada [[imposizione fiscaleimposta]]. Nelle imprese individuali l'utile è considerato [[reddito]] d'impresa del titolare e sottoposto all'[[Irpef|imposta sul reddito (IRPEF)]] come anche accade per i lavoratori dipendenti per il loro reddito. Lo stesso meccanismo si applica in proporzione alle quote sociali, ai soci delle società di persone. Una tassazione autonoma in capo alla società è prevista per le società soggette all'[[Imposta sul reddito delle società|imposta sul reddito delle società (IRES)]], che pagano un'[[aliquota]] del 27,50% (a partire dal periodo di imposta 2017 sarà ridotta al 24%, ai sensi dell'art. 61, Legge 28 dicembre 2015, n. 208<ref>{{Cita web|url=http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg|titolo=Gazzetta Ufficiale|accesso=2016-05-27}}</ref>).
 
In tutti i casi l'utile soggetto ad [[imposta|imposte]] (cosiddetto "utile fiscale") può differire da quello del bilancio (cosiddetto "utile civilistico" derivante dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali) a causa dei diversi criteri di valutazione previsti. Ad esempio, nella valutazione dei crediti da svalutare per inesigibilità probabile o certa, il bilancio civilistico deve essere redatto con "prudenza" considerando tutte le perdite probabili e certe di competenza dell'esercizio. Invece, nell'utile fiscale, le perdite su crediti (un costo) accantonate a fondo non potranno superare lo 0,50 % del totale crediti. In questo caso si ha una "deducibilità fiscale" di un costo ridotta, che genera pertanto una differenza tra utile fiscale e civilistico.
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* ammettere i lavoratori alla proprietà dell'azienda, rappresentata e suddivisa nelle quote azionarie.
 
Il [[Codice civile (Italia)|codice civile italiano]] (artt. 2101, 2102 e 2554) prevede il diritto dei prestatori di lavoro alla partecipazione agli utili d'impresa, salvo diversa disposizione interna. <brLo />stesso codice civile vieta il [[patto leonino]], per le società di persone e per le società di capitali, patto in cui uno o più soci sono destinatari solamente degli utili o delle perdite societarie.
 
Lo stesso codice civile vieta il [[patto leonino]], per le società di persone e per le società di capitali, patto in cui uno o più soci sono destinatari solamente degli utili o delle perdite societarie.<br />
Sebbene i lavoratori non siano automaticamente detentori di quote di capitale, ad essi si può pure applicare il [[brocardo]] ''[[cuius commoda, eius et incommoda]]'' da cui per i soci discende il divieto dei [[Patto leonino|patti leonini]], essendo impattati in modo significativo da qualsiasi perdita aziendale.