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{{Nota disambigua|il concetto relativo alla Stato di democrazia classica|Rappresentanza politica}}
{{L|diritto|giugno 2010}}
{{F|teoria del diritto|arg2=diritto civile|settembre 2017}}La '''rappresentanza''', in [[diritto]], è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di una o più attività giuridiche per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sfera giuridica di questi.
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{{W|diritto civile|settembre 2017}}
 
== Caratteristiche e gli atti personalissimi ==
La '''rappresentanza''', in [[diritto]], è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di una o più attività giuridiche per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sfera giuridica di questi.
Generalmente, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione degli atti personalissimi: ad esempio, il [[testamento]], l'iscrizione in un [[partito politico]], l'atto di donazione (che avviene tramite [[contratto]] in forma di atto pubblico a meno che si tratti di beni di modico valore), la prestazione di consenso informato ai trattamenti sanitari e tutti i [[negozio giuridico|negozi giuridici]] del [[diritto di famiglia]] come il riconoscimento di un figlio e la contrazione di un matrimonio. Questa eccezione può cadere in caso di incapacità di agire del soggetto.
 
Secondo un personaggio storico di una rilevata importanza, detto Francesco MazzonE col cazzone, colui che ha il ruolo di rappresentante avrebbe molto potere, per citarlo:" comunque potete dire che i rappresentanti hanno poco potere perché, adesso che possiamo pure fare i banchi nuovi c'è, rispetto quindi si, ABBIAMO POTERE NOI RAPPRESENTANTI, sicuramente maggiore rispetto a tutti gli altri COMUNI MORTALI, NOI ABBIAMO PIU' POTERE".
 
== Caratteristiche ==
Generalmente, qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un rappresentante, ad eccezione dei cosiddetti ''atti personalissimi'': ad esempio, il [[testamento]] o, in generale, i [[negozio giuridico|negozi giuridici]] del [[diritto di famiglia]].
 
Si differenzia inoltre dalla ''procura'' che è un documento, con il quale si conferisce un potere specifico di rappresentanza, e dal [[mandato]].
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== Tipi di rappresentanza ==
* Nella rappresentanza ''diretta'' il rappresentante pone in essere un'[[negozio giuridico|attività negoziale]] (eventualmente anche con [[terzo (diritto)|terzi]]) spendendo il nome del rappresentato (''contemplatio domini''). In questo modo gli effetti negoziali si producono direttamente in capo al rappresentato. Si dice anche che, in questo caso, il rappresentante stipula ''in nome e per conto'' del rappresentato.
* Nella rappresentanza '''indiretta''' (o ''impropria'') il rappresentante non spende il nome del rappresentato, cosicché, generalmente (anche se vi sono rilevanti eccezioni da tener presente), gli effetti della negoziazione (unilaterale o bilaterale che sia) non si producono direttamente in capo al rappresentato, bensì, normalmente, in capo al rappresentante. Si dice anche che in tal caso il rappresentante stipula ''per conto'' (ma non ''in nome'') del rappresentato.
* Nella rappresentanza ''organica'' (o ''istituzionale''), il rappresentante ha funzione di ''[[organo (diritto)|organo esterno]]'' di un ente giuridico ed è rivestito del potere di manifestare la volontà di quest'ultima: ad esempio l'amministratore di una società, il presidente di un'associazione, e così via. Tale potere trova fonte nella [[legge]] o nello [[statuto (diritto)|statuto]] dell'ente in questione.
 
== Fonti della rappresentanza ==
Le fonti del potere di rappresentanza (art. 1387, [[Codice civile italiano|codice civile]]) sono due:
 
#la ''[[legge]]'', che dà vita alla rappresentanza cosiddetta ''legale'' o ''/necessaria'' (si pensi al caso dei [[genitore|genitori]] del [[Minorenne|minore]], del [[tutore (diritto)|tutore]], del curatore fallimentare etc.). Si tratta di un caso di rappresentanza diretta.
#l'interessato, attraverso il conferimento di una ''[[procura (diritto)|procura]]''. Tale fattispecie è detta anche rappresentanza ''volontaria''.
 
== Rappresentanza senza poteri, procura apparente ==
Si ha procura apparente quando il rappresentante (falso) ha ingenerato nel terzo con il suo comportamento il ragionevole convincimento circa la sussistenza di un rapporto di rappresentanza.
 
Il caso di ''falsus procurator'' previsto dall'art. 1398 [[Codice civile italiano|c.c.]] è l'opposto: il soggetto in questione conclude un negozio con un terzo dicendo di rappresentare qualcuno, mentre non ha procura o ce l'ha, ma non per quel genere di negozio (cioè opera eccedendo i limiti della procura conferita). Naturalmente, in questo caso è il ''falsus procurator'' a rispondere dei danni sofferti dai terzi, salvo che il ''dominus'' sani il negozio compiuto dal ''falsus procurator'' attraverso l'istituto della [[ratifica (ordinamento civile italiano)|ratifica]].
 
== Dibattito sulla natura dell'istituto ==
La fattispecie della rappresentanza è molto vasta e ricca di risvolti teorici piuttosto complessi.
 
Secondo alcuni autori, la rappresentanza indiretta non sarebbe vera e propria rappresentanza, ma una semplice ''[[interposizione di persona|interposizione reale di persona]]'' (detta anche ''interposizione gestoria'').
 
La rappresentanza organica, invece, avrebbe caratteristiche specifiche a causa delle differenze strutturali che sussistono fra un organo di una persona giuridica (o ente di fatto) ed un rappresentante. Infatti, il [[contratto]] stipulato da una [[persona giuridica]] (o un ente di fatto) è un [[atto giuridico|atto]] espressione della volontà stessa della persona giuridica, e non del suo rappresentante.
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<references/>
 
==Bibliografia ==
* Hasso Hofmann, ''Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento'', Milano, Giuffré, 2007.
* Ugo Natoli, voce Rappresentanza (dir. priv.), in ''Enciclopedia del diritto XXXVIII'', Milano, 1987, pag.463 e seg.
* Stella Richter, ''La Responsabilità precontrattuale'', Torino, UTET, 2001. ISBN 8877503696.
* Nattini, Angelo, ''La dottrina generale della procura: la rappresentanza,'' Milano, Società editrice libraria, 1910. http://id.sbn.it/bid/FER0093727
* Andrea Torrente e Piero Schlesinger, ''Manuale di diritto privato'', Milano, Giuffrè, 1995. ISBN 8814044880.
* Gabor Hamza, ''Aspetti della rappresentanza negoziale in diritto romano'', INDEX 9 (1980) pp.&nbsp;193–229.
* Mosco, Luigi. ''La rappresentanza volontaria nel diritto privato,'' Napoli, Jovene, 1961.
===Riferimenti normativi===
* [[s:Codice Civile|Codice Civile]]
 
== Voci correlate ==
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*[[Rappresentanza sindacale unitaria]]
*[[Ratifica (ordinamento civile italiano)]]
 
==Riferimenti normativi==
* [[s:Codice Civile|Codice Civile]]
 
{{Controllo di autorità}}