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{{nota disambigua|il significato filosofico di utile|[[Utilitarismo]]}}
{{U|Profitto|economia|aprile 2016}}
▲{{nota disambigua|la catena di [[superette]] [[francia|francese]] ''Utile''|[[Système U]]}}
Se tale differenza è positiva viene comunemente chiamato ''[[profitto]]'' o ''surplus'' o ''avanzo'', in caso contrario viene chiamato [[perdita (economia)|''perdita'']] o ''[[deficit]]'' o ''disavanzo''.
== Descrizione ==
=== Obblighi giuridici ===
Le [[azienda|aziende]], anche per adempiere ad obblighi legali, devono rilevare l'utile periodicamente. Di solito il periodo al termine del quale si procede alla redazione del [[Bilancio d'esercizio|bilancio]] e quindi alla rilevazione dell'utile o della perdita è definito
=== Obblighi fiscali ===
L'utile è soggetto
In tutti i casi l'utile soggetto ad [[imposta|imposte]] (cosiddetto "utile fiscale") può differire da quello del bilancio (cosiddetto "utile civilistico" derivante dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali) a causa dei diversi criteri di valutazione previsti. Ad esempio, nella valutazione dei crediti da svalutare per inesigibilità probabile o certa, il bilancio civilistico deve essere redatto con "prudenza" considerando tutte le perdite probabili e certe di competenza dell'esercizio. Invece, nell'utile fiscale, le perdite su crediti (un costo) accantonate a fondo non potranno superare lo 0,50 % del totale crediti. In questo caso si ha una "deducibilità fiscale" di un costo ridotta, che genera pertanto una differenza tra utile fiscale e civilistico.
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Anche se non corretti dal punto di vista formale, ma invalsi nell'uso, i termini "utile fiscale" o "utile lordo" equivalgono al reddito imponibile.
Nell'ordinamento italiano, come regola generale le perdite su azioni e obbligazioni (italiani o emessi da soggetto esteri) ai fini fiscali non possono essere compensate con cedole o dividendi, né in relazione allo stesso strumento
=== Destinazione degli utili ===
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* ammettere i lavoratori alla proprietà dell'azienda, rappresentata e suddivisa nelle quote azionarie.
Il [[Codice civile (Italia)|codice civile italiano]] (artt. 2099 e 2102) prevede che i lavoratori possano essere retribuiti, anziché a tempo o a cottimo, mediante la partecipazione agli utili netti dell'impresa, delle prestazioni in natura, o con provvigioni. Lo stesso codice civile vieta il [[patto leonino]], per le società di persone e per le società di capitali, patto in cui uno o più soci sono
▲Lo stesso codice civile vieta il [[patto leonino]], per le società di persone e per le società di capitali, patto in cui uno o più soci sono desstinatari solamente delgi utili o delle perdite societarie.
Sebbene i lavoratori non siano automaticamente detentori di quote di capitale, ad essi si può pure applicare il [[brocardo]] ''[[cuius commoda, eius et incommoda]]'' da cui per i soci discende il divieto dei [[Patto leonino|patti leonini]], essendo impattati in modo significativo da qualsiasi perdita aziendale.
== Note ==
<references />
== Bibliografia ==
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== Altri progetti ==
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== Collegamenti esterni ==
* {{cita web|http://www.treccani.it/enciclopedia/utile/}}
{{portale|aziende|economia}}
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