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{{nota disambigua|il significato filosofico di utile|[[Utilitarismo]]}}
{{nota disambigua|la catena di [[superette]] [[francia|francese]] Utile|[[Système U]]}}
{{U|Profitto|economia|aprile 2016}}
Con '''utile''', in [[economia aziendale]], si indica la differenza tra [[ricavo|ricavi]] e [[costo|costi]] di un'[[impresa]].
Se tale differenza è positiva viene comunemente chiamato ''[[profitto]]'' o ''surplus'' o ''avanzo'', in caso contrario viene chiamato [[perdita (economia)|''perdita'']] o ''[[deficit]]'' o ''disavanzo''.
== Descrizione ==
=== Obblighi giuridici ===
Le [[azienda|aziende]], anche per adempiere ad obblighi legali, devono rilevare l'utile periodicamente. Di solito il periodo al termine del quale si procede alla redazione del [[Bilancio d'esercizio|bilancio]] e quindi alla rilevazione dell'utile o della perdita è definito
=== Obblighi fiscali ===
L'utile è soggetto
In tutti i casi l'utile soggetto ad [[imposta|imposte]] (cosiddetto "utile fiscale") può differire da quello del bilancio (cosiddetto "utile civilistico" derivante dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali) a causa dei diversi criteri di valutazione previsti. Ad esempio, nella valutazione dei crediti da svalutare per inesigibilità probabile o certa, il bilancio civilistico deve essere redatto con "prudenza" considerando tutte le perdite probabili e certe di competenza dell'esercizio. Invece, nell'utile fiscale, le perdite su crediti (un costo) accantonate a fondo non potranno superare lo 0,50 % del totale crediti. In questo caso si ha una "deducibilità fiscale" di un costo ridotta, che genera pertanto una differenza tra utile fiscale e civilistico.
Pertanto, dal risultato d'esercizio (utile lordo civilistico o "utile prima delle imposte"), determinato in sede di bilancio, si apportano le variazioni positive o negative, calcolate in sede fiscale
Anche se non corretti dal punto di vista formale, ma invalsi nell'uso, i termini "utile fiscale" o "utile lordo" equivalgono al reddito imponibile.
Nell'ordinamento italiano, come regola generale le perdite su azioni e obbligazioni (italiani o emessi da soggetto esteri) ai fini fiscali non possono essere compensate con cedole o dividendi, né in relazione allo stesso strumento finanziario, né fra strumenti finanziari di tipo diverso o emessi da intermediari finanziari differenti (ad esempio perdite su bond argentini, compensate con guadagni su obbligazioni di un altro Paese).. Nel caso dei BTP acquistati sopra la pari non è ammessa la compensazione della perdita alla scadenza con le cedole incassate; le perdite devono precedere almeno di un giorno i guadagni.
=== Destinazione degli utili ===
L'utile può essere destinato all'[[autofinanziamento]] dell'azienda quando viene trattenuto nell'[[impresa]] stessa oppure può essere prelevato dall'[[imprenditore]] o distribuito tra i [[socio (diritto)|soci]], in proporzione alla quota o al numero di [[Azione (finanza)|azioni]] possedute ([[Dividendo (economia)|dividendi]]).
Per le [[società di capitali]], la [[legge]] italiana e spesso gli [[statuto (diritto)|statuti]] delle stesse società impongono di destinare obbligatoriamente una quota dell'utile, pari al 5% dell'utile stesso, ad autofinanziamento, tramite accantonamenti a riserve del patrimonio. Nelle [[impresa individuale|imprese individuali]] e nelle [[società di persone]] la destinazione dell'utile è lasciata alla volontà dell'imprenditore e dei soci.
Alcune imprese distribuiscono quote azionarie ai propri dipendenti alla pari o a un prezzo incentivato. Si tratta di un meccanismo con effetti simili a quelli delle [[stock option]] conferite ai dirigenti. La partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa consente di:
* collegare meglio gli obiettivi di profitto individuali con quelli dell'azienda e premiare la [[produttività]] con un meccanismo simile a una retribuzione variabile: se l'azienda aumenta gli utili, automaticamente viene distribuito anche ai dipendenti un maggiore dividendo per azione;
* avere una partecipazione attiva dei dipendenti alla gestione dell'impresa, non legata solo alle rappresentanze sindacali, in virtù dei diritti di voto nell'Assemblea degli Azionisti;
* ammettere i lavoratori alla proprietà dell'azienda, rappresentata e suddivisa nelle quote azionarie.
Il [[Codice civile (Italia)|codice civile italiano]] (artt. 2099 e 2102) prevede che i lavoratori possano essere retribuiti, anziché a tempo o a cottimo, mediante la partecipazione agli utili netti dell'impresa, delle prestazioni in natura, o con provvigioni. Lo stesso codice civile vieta il [[patto leonino]], per le società di persone e per le società di capitali, patto in cui uno o più soci sono destinatari solamente degli utili o delle perdite societarie.
Sebbene i lavoratori non siano automaticamente detentori di quote di capitale, ad essi si può pure applicare il [[brocardo]] ''[[cuius commoda, eius et incommoda]]'' da cui per i soci discende il divieto dei [[Patto leonino|patti leonini]], essendo impattati in modo significativo da qualsiasi perdita aziendale.
== Note ==
<references />
== Bibliografia ==
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== Collegamenti esterni ==
{{Portale|economia}}▼
* {{cita web|http://www.treccani.it/enciclopedia/utile/}}
[[Categoria:Economia aziendale]]
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