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* ammettere i lavoratori alla proprietà dell'azienda, rappresentata e suddivisa nelle quote azionarie.
 
Il [[Codice civile (Italia)|codice civile italiano]] (artt. 2101, 21022099 e 25542102) prevede ilche dirittoi deilavoratori prestatoripossano diessere lavororetribuiti, allaanziché a tempo o a cottimo, mediante la partecipazione agli utili dnetti dell'impresa, salvodelle prestazioni in natura, diversao disposizionecon internaprovvigioni. Lo stesso codice civile vieta il [[patto leonino]], per le società di persone e per le società di capitali, patto in cui uno o più soci sono destinatari solamente degli utili o delle perdite societarie.
 
Sebbene i lavoratori non siano automaticamente detentori di quote di capitale, ad essi si può pure applicare il [[brocardo]] ''[[cuius commoda, eius et incommoda]]'' da cui per i soci discende il divieto dei [[Patto leonino|patti leonini]], essendo impattati in modo significativo da qualsiasi perdita aziendale.