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Con '''utile''', in [[economia aziendale]], si indica la differenza tra [[ricavo|ricavi]] e [[costo|costi]] di un'[[impresa]]. Se tale differenza è positiva viene comunemente chiamato [[profitto]] o surplus o avanzo, in caso contrario viene chiamato [[perdita (economia)|perdita]] o [[deficit]] o [[disavanzo]].
Con '''utile''', in [[economia aziendale]], si indica la differenza tra [[ricavo|ricavi]] e [[costo|costi]] di un'[[impresa]].
 
Con '''utile''', in [[economia aziendale]], si indica la differenza tra [[ricavo|ricavi]] e [[costo|costi]] di un'[[impresa]]. Se tale differenza è positiva viene comunemente chiamato ''[[profitto]]'' o ''surplus'' o ''avanzo'', in caso contrario viene chiamato [[perdita (economia)|''perdita'']] o ''[[deficit]]'' o [[''disavanzo]]''.
 
== Descrizione ==
=== Obblighi giuridici ===
Le [[azienda|aziende]], anche per adempiere ad obblighi legali, devono rilevare l'utile periodicamente. Di solito il periodo al termine del quale si procede alla redazione del [[Bilancio d'esercizio|bilancio]] e quindi alla rilevazione dell'utile o della perdita è definito "[[Esercizio (economia)|esercizio]]" (vedi [[bilancio di esercizio]]). Pertanto si definisce più correttamente ''utile d'esercizio'' la differenza tra i ricavi ed i costi che - secondo il principio della [[competenza economica]] - si riferiscono al periodo considerato. In altre parole, l'utile rappresenta l'incremento del [[patrimonio]] dell'azienda prodotto tramite la [[gestione]] nel corso dell'esercizio. Quando non ci si trova all'interno di un'azienda, ma di singoli affari, l'utile può essere determinato come differenza tra ricavi e spese al termine dell'operazione.
 
=== Obblighi fiscali ===
L'utile è soggetto ada [[imposizione fiscaleimposta]]. Nelle imprese individuali l'utile è considerato [[reddito]] d'impresa del titolare e sottoposto all'[[Irpef|imposta sul reddito (IRPEF)]] come anche accade per i lavoratori dipendenti per il loro reddito. Lo stesso meccanismo si applica in proporzione alle quote sociali, ai soci delle società di persone. Una tassazione autonoma in capo alla società è prevista per le società soggette all'[[Imposta sul reddito delle società|imposta sul reddito delle società (IRES)]], che pagano un'[[aliquota]] del 27,50% (a partire dal periodo di imposta 2017 sarà ridotta al 24%, ai sensi dell'art. 61, Legge 28 dicembre 2015, n. 208<ref>{{Cita web|url=http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg|titolo=Gazzetta Ufficiale|sito=www.gazzettaufficiale.it|accesso=2016-05-27}}</ref>).
 
UtileIn ètutti sonstanzialmentei inutile,.-casi l'utile soggetto ad [[imposta|imposte]] (cosiddetto "utile fiscale") può differire da quello del bilancio (cosiddetto "utile civilistico" derivante dall'applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali) a causa dei diversi criteri di valutazione previsti. Ad esempio, nella valutazione dei crediti da svalutare per inesigibilità probabile o certa, il bilancio civilistico deve essere redatto con "prudenza" considerando tutte le perdite probabili e certe di competenza dell'esercizio. Invece, nell'utile fiscale, le perdite su crediti (un costo) accantonate a fondo non potranno superare lo 0,50 % del totale crediti. In questo caso si ha una "deducibilità fiscale" di un costo ridotta, che genera pertanto una differenza tra utile fiscale e civilistico.
 
Pertanto, dal risultato d'esercizio (utile lordo civilistico o "utile prima delle imposte"), determinato in sede di bilancio, si apportano le variazioni positive o negative, calcolate in sede fiscale a partire proprio dal risultato civilistico: si ottiene così l'imponibile fiscale/tributario o reddito (lordo) d'impresa. Una volta individuate le imposte e calcolato il reddito netto, allora si può ritornare al bilancio per ottenere l'utile netto ("utile dopo le imposte"). Da notare che un'impresa può essere in perdita fiscale pur con utile civilistico positivo, e viceversa.
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* ammettere i lavoratori alla proprietà dell'azienda, rappresentata e suddivisa nelle quote azionarie.
 
Il [[Codice civile (Italia)|codice civile italiano]] (artt. 2101, 21022099 e 25542102) prevede ilche dirittoi deilavoratori prestatoripossano diessere lavororetribuiti, allaanziché a tempo o a cottimo, mediante la partecipazione agli utili dnetti dell'impresa, salvodelle diversaprestazioni disposizionein internanatura, o con provvigioni. <brLo />stesso codice civile vieta il [[patto leonino]], per le società di persone e per le società di capitali, patto in cui uno o più soci sono destinatari solamente degli utili o delle perdite societarie.
 
Lo stesso codice civile vieta il [[patto leonino]], per le società di persone e per le società di capitali, patto in cui uno o più soci sono destinatari solamente degli utili o delle perdite societarie.<br />
Sebbene i lavoratori non siano automaticamente detentori di quote di capitale, ad essi si può pure applicare il [[brocardo]] ''[[cuius commoda, eius et incommoda]]'' da cui per i soci discende il divieto dei [[Patto leonino|patti leonini]], essendo impattati in modo significativo da qualsiasi perdita aziendale.
 
== Note ==