Papers by angelica baratta
Storia del diritto penale: Il diritto penale fa parte del diritto pubblico: prima cosa da stampar... more Storia del diritto penale: Il diritto penale fa parte del diritto pubblico: prima cosa da stampare nella nostra memoria. Quando interviene, il diritto penale agisce per il bene della società, al contrario del diritto pubblico, amministrativo, e privato che tutelano interessi privati, ad esempio un illecito amministrativo. Lo stato con la minaccia di una pena, proibisce un determinato comportamento che possono ledere l'integrità dello Stato. Stato inteso come comunità (Titolo V della Costituzione). L'applicazione della funzione penale è esclusiva dello Stato; ergo, province, regioni e comuni non possono mettere in atto il diritto penale. Il diritto penale deve essere unitario per tutto il territorio dello Stato, al contrario degli Stati Uniti (l'etimologia della parola lo propone) che adottano un sistema statuario federale ed ogni Stato diverso ha un 'set' di leggi a sé proprio. Il fondamento del diritto penale è il principio di legalità: qualunque condotta che sia vietata deve essere cristallizzata in una norma vigente. Thomas Hobbes: Stato inteso come una collettività, in cui il singolo vive nella totale paura del proprio prossimo: Homo Homini Lupus. L'uomo ha bisogno di una sorta di " garante " che possa tutelare la propria sicurezza; cosi nasce il cosiddetto patto Hobbsiano (o contratto sociale) in cui i consociati si mettono d'accordo e delegano allo Stato la messa in atto di questa funzione. Quindi, si passa da uno stato in cui l'uomo ha il diritto su tutto ad uno stato in cui il medesimo rinuncia al proprio diritto su tutto e cede, nelle mani dello Stato, la propria incolumità. Lo Stato, secondo Hobbes, viene incarnato nella figura del Leviatano (una figura mostruosa filosofica). Le matrici del diritto penale sono figlie dell'impostazione illuminista. Il diritto penale moderno nasce con l'illuminismo nella seconda metà del '700. Numerose regole enunciate in quell'epoca costituiscono tuttora principi cardine delle legislazioni penali europee: principio di stretta legalità, divieto di applicazione analogica, certezza del diritto, principio di irretroattività, personalità della responsabilità penale, reato inteso come lesione dei beni, divieto di pene disumane e, sia pure in misura minore, proporzione fra gravità del reato e qualità e quantità della pena, presunzione di innocenza, bando ad ogni inutile rigore nella limitazione della libertà personale. Questo insieme di principi definisce il quadro delle garanzie individuali che l'illuminismo prima, e successivamente il pensiero liberale dell'800, organizzarono in un assetto razionale del sistema penale fondato non più sull'arbitrio del principe ma sui diritti dei cittadini.
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