7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/73 |
Ricorso proposto il 27 agosto 2009 — Müller-Boré & Partner/UAMI — Popp e a. (MBP)
(Causa T-338/09)
2009/C 267/132
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Müller-Boré & Partner (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Osterrieth e T. Schmitz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: E. Popp (Monaco, Germania), W. E. Sajda (Monaco), J. Bohnenberger (Monaco), V. Kruspig (Monaco)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 23 giugno 2009, procedimento R 1176/2007-4, e modificarla nel senso che il ricorso e l'opposizione vengano integralmente respinti; |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MBP» per servizi delle classi 35 e 42 (domanda n. 1 407 857)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: E. Popp, W. E. Sajda, J. Bohnenberger e V. Kruspig
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «ip_law@mbp.» per servizi della classe 42 (marchio comunitario n. 667 105) nonché la particolare denominazione commerciale «mbp.de» ai sensi della legge tedesca sui marchi
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale dell'opposizione
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).