7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/20 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht — Germania) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH
(Causa C-206/08) (1)
(Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - Servizio pubblico di distribuzione di acqua potabile e di trattamento di acque reflue - Concessione di servizi - Nozione - Trasferimento alla controparte contrattuale del rischio legato alla gestione di tale servizio)
2009/C 267/34
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Thüringer Oberlandesgericht
Parti
Ricorrente: Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)
Convenuta: Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH
Con l’intervento di: Stadtwirtschaft Gotha GmbH, Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Thüringer Oberlandesgericht — Interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. a) e d), e n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1) — Gara avente ad oggetto la fornitura, in forma di concessione di servizi pubblici, di un servizio pubblico di erogazione di acqua potabile e di trattamento e smaltimento delle acque reflue — Criteri di distinzione tra appalto pubblico di servizi e concessione di servizi pubblici
Dispositivo
Nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall’amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo presso terzi, è sufficiente per qualificare quel contratto come «concessione di servizi» ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dal momento che il rischio di gestione corso dall’amministrazione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica dell’organizzazione del servizio, è assunto dalla controparte contrattuale a carico completo o pressoché completo.