7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/15 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e altri/Fujitsu Siemens Computers Oy
(Causa C-44/08) (1)
(Procedimento pregiudiziale - Direttiva 98/59/CE - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi - Art. 2 - Tutela dei lavoratori - Informazione e consultazione dei lavoratori - Gruppo d’imprese - Società controllante - Società controllata)
2009/C 267/26
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e altri
Convenuta: Fujitsu Siemens Computers Oy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein oikeus — Interpretazione degli artt. 2, 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16) — Determinazione del momento in cui sorge l’obbligo di una società controllata di procedere a consultazioni con i rappresentanti del suo personale — Progetti o decisioni adottate all’interno di un gruppo di società riguardanti il cambiamento delle attività di una delle società controllate di tale gruppo
Dispositivo
1) |
L’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che l’adozione, nell’ambito di un gruppo di imprese, di decisioni strategiche o di modifiche di attività che costringono il datore di lavoro a prevedere o progettare licenziamenti collettivi fa sorgere per tale datore di lavoro un obbligo di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. |
2) |
L’insorgenza dell’obbligo del datore di lavoro di avviare le consultazioni sui licenziamenti collettivi previsti prescinde dalla circostanza che il medesimo sia già in grado di fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni richieste dall’art. 2, n. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 98/59. |
3) |
L’art. 2, n. 1, della direttiva 98/59, in combinato disposto con l’art. 2, n. 4, primo comma, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un gruppo di imprese composto da una società controllante e da una o più controllate, l’obbligo di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori sorge in capo alla controllata che ha la qualità di datore di lavoro soltanto quando tale controllata, nell’ambito della quale possono essere effettuati licenziamenti collettivi, è stata individuata. |
4) |
L’art. 2, n. 1, della direttiva 98/59, in combinato disposto con l’art. 2, n. 4, della medesima, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un gruppo di imprese, la procedura di consultazione deve essere conclusa dalla controllata interessata dai licenziamenti collettivi prima che detta controllata, eventualmente su istruzione diretta della sua società controllante, risolva i contratti dei lavoratori interessati da tali licenziamenti. |