7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-269/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Premio previdenziale integrativo - Assoggettamento integrale ad imposta)
2009/C 267/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C. Blaschke e M. Lumma, agenti, D. Wellisch, Rechtsanwalt)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12 CE, 18 CE e 39 CE e dell’art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Normativa nazionale relativa ai premi integrativi che incentiva al risparmio a fini previdenziali subordinando la concessione del premio integrativo alla condizione di essere integralmente assoggettato ad imposta nello Stato membro, prevede il rimborso del premio integrativo quando tale assoggettamento termina e non consente di utilizzare il capitale costituito nell'ambito di tale regime per l'acquisto di un alloggio occupato dal proprietario, se non quando l'alloggio è situato nel territorio nazionale
Dispositivo
1) |
La Repubblica federale di Germania, avendo istituito e mantenuto le disposizioni in materia di pensioni integrative di cui agli artt. 79-99 dell’Einkommensteuergesetz (legge federale relativa all’imposta sul reddito), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 39 CE e dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, nonché dell’art. 18 CE, nella parte in cui tali disposizioni:
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2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |