7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-269/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Premio previdenziale integrativo - Assoggettamento integrale ad imposta)

2009/C 267/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C. Blaschke e M. Lumma, agenti, D. Wellisch, Rechtsanwalt)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12 CE, 18 CE e 39 CE e dell’art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Normativa nazionale relativa ai premi integrativi che incentiva al risparmio a fini previdenziali subordinando la concessione del premio integrativo alla condizione di essere integralmente assoggettato ad imposta nello Stato membro, prevede il rimborso del premio integrativo quando tale assoggettamento termina e non consente di utilizzare il capitale costituito nell'ambito di tale regime per l'acquisto di un alloggio occupato dal proprietario, se non quando l'alloggio è situato nel territorio nazionale

Dispositivo

1)

La Repubblica federale di Germania, avendo istituito e mantenuto le disposizioni in materia di pensioni integrative di cui agli artt. 79-99 dell’Einkommensteuergesetz (legge federale relativa all’imposta sul reddito), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 39 CE e dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, nonché dell’art. 18 CE, nella parte in cui tali disposizioni:

negano ai lavoratori frontalieri e ai loro coniugi il beneficio del premio previdenziale integrativo qualora non siano integralmente assoggettati ad imposta in detto Stato membro;

vietano ai lavoratori frontalieri di utilizzare il capitale sovvenzionato per l’acquisto o la costruzione di un alloggio di proprietà a fini abitativi qualora il detto alloggio non sia situato in Germania, e

prevedono il rimborso di detto premio in caso di cessazione dell’assoggettamento integrale ad imposta nello stesso Stato membro.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.


(1)  GU C 199 del 25.8.2007.