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Document 62009TN0357

Causa T-357/09: Ricorso proposto il 15 settembre 2009 — Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

GU C 267 del 7.11.2009, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/78


Ricorso proposto il 15 settembre 2009 — Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)

(Causa T-357/09)

2009/C 267/140

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Emilio Pucci International BV (Baarn, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti M. Boletto, E. Gavuzzi, G. Lazzeretti and P. Roncaglia,)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA Madrdi, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 giugno 2009, nei procedimenti riuniti R 770/2008-2 e R 826/2008-2, laddove accordava la registrazione di cui alla domanda di marchio comunitario n. 3679594 “Emidio Tucci” per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 4-17, 19, 20, 21, 22, 23, 26-45;

Condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento;

Condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione dell’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo “Emidio Tucci”, per prodotti e servizi delle classi 1-45.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario del marchio figurativo “Emilio Pucci” per prodotti e servizi delle classi 18 e 24; registrazione di marchio italiano del marchio denominativo “EMILIO PUCCI” per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 18, 21, 24, 25 e 33; registrazione di marchio italiano del marchio denominativo “EMILIO PUCCI” per prodotti delle classi 9, 12, 18, 20, 26, 27 e 34; registrazione di marchio italiano del marchio figurativo “Emilio Pucci” per prodotti delle classi 14, 18, 24 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale dell’appello relativamente ai procedimenti R 770/2008-2 e R 826/2008-2; rigetto dell’appello per il resto.

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che le menzionate disposizioni non erano applicabili relativamente ai prodotti e servizi coperti dal marchio comunitario interessato per le classi 1, 2, 4-17, 19, 20, 21 (parzialmente), 22, 23 e 26-45.


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