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Document 62009TN0357
Case T-357/09: Action brought on 15 September 2009 — Pucci International v OHIM — El Corte Inglés (Emidio Tucci)
Causa T-357/09: Ricorso proposto il 15 settembre 2009 — Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)
Causa T-357/09: Ricorso proposto il 15 settembre 2009 — Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)
GU C 267 del 7.11.2009, p. 78–79
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/78 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2009 — Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)
(Causa T-357/09)
2009/C 267/140
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Emilio Pucci International BV (Baarn, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti M. Boletto, E. Gavuzzi, G. Lazzeretti and P. Roncaglia,)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA Madrdi, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 giugno 2009, nei procedimenti riuniti R 770/2008-2 e R 826/2008-2, laddove accordava la registrazione di cui alla domanda di marchio comunitario n. 3679594 “Emidio Tucci” per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 4-17, 19, 20, 21, 22, 23, 26-45; |
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Condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento; |
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Condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione dell’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo “Emidio Tucci”, per prodotti e servizi delle classi 1-45.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario del marchio figurativo “Emilio Pucci” per prodotti e servizi delle classi 18 e 24; registrazione di marchio italiano del marchio denominativo “EMILIO PUCCI” per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 18, 21, 24, 25 e 33; registrazione di marchio italiano del marchio denominativo “EMILIO PUCCI” per prodotti delle classi 9, 12, 18, 20, 26, 27 e 34; registrazione di marchio italiano del marchio figurativo “Emilio Pucci” per prodotti delle classi 14, 18, 24 e 25.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale dell’appello relativamente ai procedimenti R 770/2008-2 e R 826/2008-2; rigetto dell’appello per il resto.
Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che le menzionate disposizioni non erano applicabili relativamente ai prodotti e servizi coperti dal marchio comunitario interessato per le classi 1, 2, 4-17, 19, 20, 21 (parzialmente), 22, 23 e 26-45.