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Document 62009TN0321

Causa T-321/09: Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — skytron energy/UAMI (arraybox)

GU C 267 del 7.11.2009, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/68


Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — skytron energy/UAMI (arraybox)

(Causa T-321/09)

2009/C 267/123

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Omsels)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 4 giugno 2009, procedimento R 1680/2008-1;

in subordine, rinviare la causa all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «arraybox», per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 38 e 42 (domanda n. 6 710 479)

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), in quanto il segno di cui si chiede la registrazione non sarebbe descrittivo e presenterebbe il necessario carattere distintivo


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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