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Document 62009TN0321
Case T-321/09: Action brought on 14 August 2009 — skytron energy v OHIM (arraybox)
Causa T-321/09: Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — skytron energy/UAMI (arraybox)
Causa T-321/09: Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — skytron energy/UAMI (arraybox)
GU C 267 del 7.11.2009, p. 68–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/68 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — skytron energy/UAMI (arraybox)
(Causa T-321/09)
2009/C 267/123
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Omsels)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 4 giugno 2009, procedimento R 1680/2008-1; |
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in subordine, rinviare la causa all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno; |
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condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «arraybox», per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 38 e 42 (domanda n. 6 710 479)
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), in quanto il segno di cui si chiede la registrazione non sarebbe descrittivo e presenterebbe il necessario carattere distintivo
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).