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Document 62009CN0343

Causa C-343/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 26 agosto 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport

GU C 267 del 7.11.2009, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/44


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 26 agosto 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport

(Causa C-343/09)

2009/C 267/76

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Afton Chemical Limited

Convenuto: Secretary of State for Transport

Questioni pregiudiziali

Con riferimento alle disposizioni in materia di additivi metallici contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute all’uso di combustibili per i trasporti su strada, [che] modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (in prosieguo: la «direttiva») (1):

1.

Se, con riferimento alla parte dell’art. 1, n. 8, che inserisce un nuovo art. 8 bis, n. 2, nella direttiva 98/70 (2), inteso a limitare l’utilizzo nei combustibili del metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1o gennaio 2011 e a 2 mg di manganese per litro a decorrere dal 1o gennaio 2014, l’imposizione di tali limiti sia:

(1)

illegittima in quanto fondata su un errore manifesto di valutazione.

(2)

illegittima in quanto in violazione degli obblighi inerenti al principio di precauzione.

(3)

illegittima in quanto misura sproporzionata.

(4)

illegittima in quanto contraria al principio della parità di trattamento.

(5)

illegittima in quanto contraria al principio della certezza del diritto.

2.

Se, con riferimento alla parte dell’art. 1, n. 8, che inserisce nella direttiva 98/70 un nuovo art. 8 bis, nn. 4, 5 e 6, che impone l’obbligo di etichettare tutti i carburanti contenenti additivi metallici con la dicitura «contiene additivi metallici», l’imposizione di tale obbligo di etichettatura sia:

(1)

illegittima in quanto fondata su un errore manifesto di valutazione.

(2)

illegittima in quanto misura sproporzionata.


(1)  GU L 140, pag. 88.

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva del Consiglio 93/12/CEE (GU L 350, pag. 58).


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