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Document 32009L0013
Council Directive 2009/13/EC of 16 February 2009 implementing the Agreement concluded by the European Community Shipowners’ Associations (ECSA) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) on the Maritime Labour Convention, 2006, and amending Directive 1999/63/EC
Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009 , recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE
Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009 , recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE
GU L 124 del 20.5.2009, p. 30–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2018
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/13/oj
20.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 124/30 |
DIRETTIVA 2009/13/CE DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 139, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
I datori di lavoro e i lavoratori («le parti sociali»), a norma dell’articolo 139, paragrafo 2, del trattato possono richiedere congiuntamente che gli accordi da loro conclusi a livello europeo siano attuati in base a una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. |
(2) |
Il 23 febbraio 2006 l’Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme attuali di convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro. |
(3) |
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sull’opportunità di sviluppare l’attuale acquis comunitario mediante l’adattamento, il consolidamento o l’integrazione alla luce della convenzione sul lavoro marittimo del 2006. |
(4) |
Il 29 settembre 2006 l’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare negoziati ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 4, del trattato. |
(5) |
Il 19 maggio 2008 le suddette organizzazioni, al fine di contribuire alla creazione di condizioni globali di parità in tutta l’industria marittima, hanno concluso un accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 («l’accordo»). L’accordo e il suo allegato contengono una richiesta congiunta alla Commissione di attuazione in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del trattato. |
(6) |
L’accordo è applicabile ai lavoratori marittimi a bordo di navi registrate in uno Stato membro e/o battente la bandiera di uno Stato membro. |
(7) |
L’accordo modifica l’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso il 30 settembre 1998 a Bruxelles dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST). |
(8) |
L’atto appropriato per l’attuazione dell’accordo è una direttiva ai sensi dell’articolo 249 del trattato. |
(9) |
L’accordo entrerà in vigore contemporaneamente alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e le parti sociali hanno richiesto che le misure nazionali di applicazione della presente direttiva non entrino in vigore prima della data di entrata in vigore della suddetta convenzione. |
(10) |
Per quanto riguarda i termini dell’accordo che non sono specificamente definiti da quest’ultimo, la presente direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di definirli conformemente alle legislazioni e pratiche nazionali, come accade per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini simili, a condizione che le suddette definizioni siano conformi al contenuto dell’accordo. |
(11) |
La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva, conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della rappresentatività delle parti firmatarie e della legalità di ciascuna clausola dell’accordo. |
(12) |
Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l’attuazione della presente direttiva, a condizione che essi prendano tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. |
(13) |
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi senza pregiudizio alle attuali disposizioni comunitarie che sono più specifiche o che concedono un livello maggiore di tutela ai marittimi, in particolare quelle incluse nella legislazione comunitaria. |
(14) |
Conformemente alla direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, dovrebbe essere garantita la conformità al principio generale di responsabilità del datore di lavoro. |
(15) |
La presente direttiva non dovrebbe essere utilizzata per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori nei settori coperti dall’accordo che figura in allegato. |
(16) |
La presente direttiva e l’accordo fissano norme minime. Gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero avere la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli. |
(17) |
La Commissione ha informato il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla sua comunicazione del 14 dicembre 1993 riguardante l’applicazione dell’accordo sulla politica sociale, sottoponendo loro il testo della proposta di direttiva contenente l’accordo. |
(18) |
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31 che dispone che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. |
(19) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell’entità o degli effetti dell’intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(20) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (2), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. |
(21) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) (3), che contiene nel suo allegato l’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare. |
(22) |
L’attuazione dell’accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva attua l’accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 concluso il 19 maggio 2008 tra le organizzazioni che rappresentano le parti sociali nel settore del trasporto marittimo (Associazioni armatori della Comunità europea, ECSA, e Federazione europea dei lavoratori dei trasporti, ETF) di cui all’allegato.
Articolo 2
L’allegato della direttiva 1999/63/CE del Consiglio è così modificato:
1) |
alla clausola 1 è aggiunto il seguente punto:
|
2) |
alla clausola 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) “marittimo” o “lavoratore marittimo” o “gente di mare”: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica il presente accordo; d) “armatore”: proprietario della nave o ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi a nome dell’armatore.»; |
3) |
la clausola 6 è sostituita dalla seguente:
|
4) |
la clausola 13 è sostituita dalla seguente:
|
5) |
la clausola 16 è sostituita dalla seguente: «Ogni marittimo ha diritto alle ferie annuali retribuite. Il periodo di ferie annuali retribuite è calcolato in base ad un minimo di 2,5 giorni di calendario per mese di occupazione e pro rata per i mesi incompleti. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.» |
Articolo 3
1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.
2. L’attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati. Ciò non osta a che gli Stati membri e/o le parti sociali stabiliscano, alla luce dell’evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell’adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest’ultima siano rispettate.
3. L’applicazione e/o l’interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi comunitarie o nazionali che prevedono un trattamento più favorevole dei marittimi interessati.
4. Le disposizioni della norma A4.2, paragrafo 5, lettera b), lasciano impregiudicato il principio di responsabilità del datore di lavoro di cui all’articolo 5 della direttiva 89/391/CEE.
Articolo 4
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 5
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva o garantiscono che le parti sociali abbiano adottato le misure necessarie mediante un accordo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 6
L’applicazione del principio di equivalenza sostanziale menzionato nel preambolo dell’accordo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri risultanti dalla presente direttiva.
Articolo 7
La presente direttiva entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(2) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(3) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.
ALLEGATO
ACCORDO
dell’ECSA e dell’ETF relativo alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006
I FIRMATARI
Considerando che la convenzione dell’OIL sul lavoro marittimo del 2006 (qui di seguito «la convenzione») prevede che ogni Stato membro accerti che le sue disposizioni legislative e regolamentari rispettino, nel contesto della convenzione, i diritti fondamentali di libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva, l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, l’effettiva abolizione del lavoro minorile, nonché l’eliminazione di forme di discriminazione in materia di lavoro e occupazione;
considerando che la convenzione prevede che ogni marittimo ha diritto ad un luogo di lavoro sicuro e protetto che sia conforme alle norme di sicurezza, a condizioni di lavoro eque, a condizioni di vita e di lavoro decenti, alla tutela della salute, all’assistenza sanitaria, alle prestazioni di sicurezza sociale e altre forme di protezione sociale;
considerando che la convenzione prevede che i membri garantiscano, entro i limiti della propria giurisdizione, che i diritti lavorativi e sociali dei marittimi di cui al precedente paragrafo siano pienamente attuati conformemente alle disposizioni della convenzione. Salvo indicazioni contrarie nella convenzione, tale attuazione può essere realizzata mediante leggi o regolamenti nazionali, accordi collettivi, altre misure o nella prassi;
considerando che i firmatari desiderano attirare un’attenzione particolare alla «nota esplicativa delle norme e del codice della convenzione sul lavoro marittimo», che stabilisce il formato e la struttura della convenzione;
visto il trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «il trattato»), in particolare gli articoli 137, 138 e 139;
considerando che l’articolo 139, paragrafo 2, del trattato dispone che gli accordi conclusi a livello europeo possono essere attuati su richiesta congiunta delle parti firmatarie in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;
considerando che il presente documento rappresenta la richiesta congiunta delle parti firmatarie;
considerando che lo strumento appropriato per l’applicazione dell’accordo è una direttiva, a norma dell’articolo 249 del trattato, che vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi; l’articolo VI della convenzione consente ai membri dell’OIL di attuare misure che essi ritengono sostanzialmente equivalenti alle norme della convenzione e sono volte a realizzare pienamente l’obiettivo generale e il fine della convenzione e ad applicarne le disposizioni; l’attuazione dell’accordo mediante una direttiva e il principio di «equivalenza sostanziale» nella convenzione mirano quindi a consentire agli Stati membri di applicare i diritti e i principi in modo conforme all’articolo VI, paragrafi 3 e 4, della convenzione.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
DEFINIZIONI E AMBITO D’APPLICAZIONE
1. |
Ai fini del presente accordo e salvo indicazione contraria in disposizioni specifiche, sono applicabili le definizioni seguenti: a) «autorità competente»: il ministro, il dipartimento governativo o altra autorità designata da uno Stato membro che ha il potere di emanare regolamenti, ordini o altre istruzioni aventi forza di legge nell’ambito di applicazione della disposizione in questione e di farli rispettare; b) «stazza lorda»: la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all’allegato I della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969, o di qualsiasi altra convenzione successiva; per le navi coperte dalle misure transitorie sulla stazzatura adottate dall’Organizzazione marittima internazionale la stazza lorda corrisponde a quella indicata nella colonna OSSERVAZIONI del certificato internazionale di stazza (1969); c) «marittimo o lavoratore marittimo o gente di mare»: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica il presente accordo; d) «contratto di lavoro dei marittimi»: accordo che include il contratto individuale di lavoro e le disposizioni dell’accordo collettivo; e) «nave»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali; f) «armatore»: proprietario della nave o ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi a nome dell’armatore. |
2. |
Salvo indicazioni contrarie, il presente accordo si applica a tutti i marittimi. |
3. |
In caso di dubbio sull’appartenenza di alcune categorie di persone alla categoria dei marittimi ai fini del presente accordo, la questione viene risolta dall’autorità competente in ciascuno Stato membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. In tale contesto si deve tenere conto della risoluzione della 94a sessione (marittima) della conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro riguardante informazioni sulle categorie professionali. |
4. |
Salvo indicazioni contrarie, il presente accordo si applica a tutte le navi private e pubbliche, normalmente impegnate in attività commerciali, diverse dalle navi impegnate nella pesca o attività simili e le navi di costruzione tradizionale quali dhow e giunche. Il presente accordo non è applicabile alle navi da guerra o ai macchinari navali ausiliari. |
5. |
Qualora sorgesse un dubbio sull’applicabilità del presente accordo a una nave o a una categoria particolare di navi, le autorità competenti in ciascuno Stato membro decidono in merito previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. |
REGOLAMENTI E NORME
TITOLO 1
PRESCRIZIONI MINIME PER I MARITTIMI CHE LAVORANO SULLE NAVI
Regola 1.1 – Età minima
1. |
Nessuna persona che non abbia raggiunto l’età minima prescritta può essere occupata ingaggiata o lavorare a bordo di una nave. |
2. |
Un’età minima superiore è prescritta nei casi descritti nel presente accordo. |
Norma A1.1 – Età minima
L’età minima è disciplinata dalla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999 (da modificare), relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo).
Regola 1.2 – Certificato medico
I certificati medici sono disciplinati dalla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999 (da modificare), relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo).
Regola 1.3 – Formazione e qualificazione
1. |
I marittimi non possono lavorare a bordo di una nave se non dispongono di una formazione o di una certificazione di competenza o se non siano altrimenti qualificati per svolgere i propri compiti. |
2. |
Ai marittimi non è consentito lavorare a bordo di una nave se non hanno superato una formazione sulla sicurezza personale a bordo. |
3. |
La formazione e la certificazione ai sensi degli strumenti obbligatori adottati dall’Organizzazione marittima internazionale sono considerate conformi ai paragrafi 1 e 2 della presente regola. |
TITOLO 2
CONDIZIONI DI OCCUPAZIONE
Regola 2.1 – Contratti di lavoro dei marittimi
1. |
I termini e le condizioni di occupazione di un marittimo devono essere stipulati o citati in un contratto scritto, chiaro e legalmente valido e devono essere conformi alle norme del presente accordo. |
2. |
I contratti di lavoro dei marittimi devono essere approvati dal lavoratore marittimo in condizioni che garantiscano che egli abbia l’opportunità di esaminare e chiedere assistenza sui termini e sulle condizioni del contratto e li accetti liberamente prima di firmarlo. |
3. |
In misura compatibile con le leggi e le prassi nazionali dello Stato membro, si intende che i contratti di lavoro dei marittimi incorporano qualsiasi contratto collettivo applicabile. |
Norma A2.1 – Contratti di lavoro dei marittimi
1. |
Ogni Stato membro adotta le disposizioni legislative o regolamentari per imporre alle navi battenti la sua bandiera il rispetto delle seguenti prescrizioni:
|
2. |
Se un contratto collettivo costituisce per intero o in parte il contratto di lavoro del marittimo, una copia di tale contratto deve essere disponibile a bordo. Se il contratto di lavoro del marittimo e qualsiasi contratto collettivo applicabile non sono in lingua inglese, devono essere messi a disposizione in lingua inglese anche i seguenti documenti (ad eccezione delle navi impegnate solo in viaggi interni):
|
3. |
Il documento di cui al paragrafo 1, lettera e), della presente norma non deve contenere osservazioni sulla qualità del lavoro del marittimo o sulla sua retribuzione. La forma del documento, i dati da registrare e le modalità di registrazione dei dati sono determinati dalla normativa nazionale. |
4. |
Ogni Stato membro adotta le disposizioni legislative e regolamentari recanti le previsioni da includere in tutti i contratti di lavoro dei marittimi disciplinati dalla propria normativa nazionale. I contratti di lavoro dei marittimi devono contenere in ogni caso i seguenti elementi:
|
5. |
Ogni Stato membro adotta le disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono i periodi minimi di preavviso per i marittimi e gli armatori in caso di risoluzione anticipata del contratto di lavoro del marittimo. La durata di questi periodi minimi è determinata previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, ma non può essere inferiore a sette giorni. |
6. |
Un periodo di preavviso inferiore al minimo può essere dato nelle circostanze riconosciute valide dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali o dai contratti di lavoro collettivi applicabili per la risoluzione del contratto di lavoro con un preavviso più breve o senza preavviso. Nel determinare tali circostanze ogni Stato membro deve garantire che sia presa in considerazione la necessità del marittimo di risolvere, senza penali, il contratto di lavoro con un preavviso più breve o senza preavviso per motivi umanitari o altri motivi urgenti. |
Regola 2.3 – Ore di lavoro e di riposo
Le ore di lavoro e di riposo sono disciplinate dalla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999 (da modificare), relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo).
Regola 2.4 – Diritto alle ferie
1. |
Ogni Stato membro prescrive che ai marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la sua bandiera siano concesse ferie annuali retribuite alle condizioni appropriate conformemente al presente accordo e alla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999 (da modificare), relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo). |
2. |
Ai marittimi è concesso il congedo a terra per assicurare la loro salute e il loro benessere in base alle esigenze operative delle loro funzioni. |
Regola 2.5 – Rimpatrio
1. |
I marittimi hanno il diritto di rimpatrio senza spese personali. |
2. |
Ogni Stato membro prescrive che le navi battenti la sua bandiera forniscano una garanzia finanziaria per garantire che i marittimi siano debitamente rimpatriati. |
Norma A2.5 – Rimpatrio
1. |
Ogni Stato membro garantisce che i marittimi a bordo di navi battenti la sua bandiera abbiano il diritto al rimpatrio nelle circostanze seguenti:
|
2. |
Ogni Stato membro garantisce che vi siano le appropriate disposizioni legislative e regolamentari, altre misure o contratti collettivi che prescrivono:
|
3. |
Ogni Stato membro vieta agli armatori di richiedere ai marittimi un pagamento anticipato per coprire il costo del rimpatrio all’inizio dell’occupazione e di recuperare il costo del rimpatrio dalla remunerazione o dagli altri diritti del marittimo, ad eccezione dei casi in cui quest’ultimo, a norma delle leggi o regolamenti nazionali o di altre misure o contratti collettivi, risulti gravemente inadempiente in relazione ai suoi obblighi di lavoro. |
4. |
Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali non pregiudicano il diritto dell’armatore di recuperare il costo del rimpatrio nel quadro di accordi contrattuali con terzi. |
5. |
Se l’armatore non prende le disposizioni necessarie per il rimpatrio o per coprire il costo del rimpatrio dei marittimi aventi diritto al rimpatrio:
|
6. |
Tenendo conto degli strumenti internazionali applicabili, inclusa la convenzione internazionale sul sequestro delle navi del 1999, uno Stato membro che ha pagato il costo del rimpatrio può detenere o richiedere la detenzione delle navi dell’armatore interessato finché questi non provveda al rimborso conformemente al paragrafo 5 della presente norma. |
7. |
Ogni Stato membro deve facilitare il rimpatrio dei marittimi che lavorano a bordo delle navi che fanno scalo nei suoi porti o passano attraverso le sue acque territoriali o interne, nonché la loro sostituzione a bordo. |
8. |
In particolare uno Stato membro non può rifiutare il diritto di rimpatrio a un marittimo a causa delle circostanze finanziarie dell’armatore o dell’incapacità o rifiuto dell’armatore di sostituire un marittimo. |
9. |
Ogni Stato membro deve disporre che le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo e rendano accessibile una copia delle disposizioni nazionali applicabili sul rimpatrio scritte in una lingua appropriata. |
Regola 2.6 – Indennizzo del marittimo per la perdita o il naufragio della nave
I marittimi hanno diritto ad un indennizzo adeguato in caso di lesione, perdita o disoccupazione a causa della perdita o del naufragio della nave.
Norma A2.6 – Indennizzo del marittimo per la perdita o il naufragio della nave
1. |
Ogni Stato membro adotta disposizioni per assicurare che, in caso di perdita o naufragio della nave, l’armatore versi ad ogni marittimo a bordo un’indennità di disoccupazione risultante da tale perdita o naufragio. |
2. |
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 della presente norma non pregiudicano eventuali altri diritti del marittimo ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro interessato per eventuali perdite o lesioni risultanti dalla perdita o dal naufragio della nave. |
Regola 2.7 – Livelli di equipaggio
Le disposizioni riguardanti i livelli minimi di equipaggio per la sicurezza e l’efficienza di una nave sono contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999 (da modificare), relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo).
Regola 2.8 – Avanzamento di carriera, sviluppo delle competenze e opportunità di occupazione per i marittimi
Ogni Stato membro deve avere politiche nazionali volte a promuovere l’occupazione nel settore marittimo e ad incoraggiare l’avanzamento di carriera e lo sviluppo di competenze, nonché migliori opportunità di occupazione per i marittimi domiciliati nel proprio territorio.
Norma A 2.8 – Avanzamento di carriera, sviluppo delle competenze e opportunità di occupazione per i lavoratori marittimi
1. |
Ogni Stato membro deve avere politiche nazionali che incoraggiano l’avanzamento di carriera e lo sviluppo di competenze, nonché migliori opportunità di occupazione per i marittimi in modo da fornire al settore marittimo una forza lavoro stabile e competente. |
2. |
Lo scopo delle politiche di cui al paragrafo 1 della presente norma è di aiutare i marittimi a migliorare le proprie competenze e qualifiche, nonché le opportunità di occupazione. |
3. |
Ogni Stato membro, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, stabilisce obiettivi chiari di orientamento professionale, istruzione e formazione dei marittimi le cui mansioni a bordo di una nave riguardano principalmente la sicurezza dell’esercizio e della navigazione della nave, inclusa la formazione continua. |
TITOLO 3
ALLOGGIO, STRUTTURE RICREATIVE, VITTO E RISTORAZIONE
Norma A3.1 – Alloggio e strutture ricreative
1. |
Le navi che toccano regolarmente porti infestati da zanzare devono essere attrezzate con i dispositivi appropriati previsti dall’autorità competente. |
2. |
Strutture ricreative, attrezzature e servizi appropriati per i marittimi, idonei alle particolari esigenze di persone che devono vivere e lavorare sulle navi, devono essere forniti a bordo per tutti i lavoratori, tenendo conto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e di prevenzione degli infortuni. |
3. |
L’autorità competente dispone ispezioni frequenti a bordo delle navi da parte o sotto l’autorità del comandante per garantire che gli alloggi dei marittimi siano puliti, in condizioni di abitabilità decenti e in buono stato di manutenzione. I risultati di ogni ispezione devono essere registrati e disponibili al controllo. |
4. |
Nel caso delle navi dove è necessario tenere conto, senza discriminazioni, degli interessi dei marittimi con religioni e pratiche sociali diverse e distinte, l’autorità competente può, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, consentire deroghe, equamente applicate, alla presente norma, a condizione che non comportino una situazione complessiva meno favorevole di quella risultanti dall’applicazione della presente norma. |
Regola 3.2 – Vitto e ristorazione
1. |
Ogni Stato membro garantisce che le navi battenti la sua bandiera tengano a bordo e servano alimenti e acqua potabile di qualità, valore nutrizionale e quantità appropriati che coprano adeguatamente il fabbisogno della nave e tengano conto delle diversità religiose e culturali. |
2. |
Ai marittimi imbarcati su una nave il vitto va fornito gratuitamente durante il periodo di ingaggio. |
3. |
I marittimi ingaggiati come cuochi della nave e incaricati della preparazione del cibo devono essere formati e qualificati per la loro funzione. |
Norma A3.2 – Vitto e ristorazione
1. |
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure in modo da garantire norme minime in materia di qualità e quantità di cibo e acqua potabile nonché di ristorazione applicabili ai pasti forniti ai marittimi imbarcati sulle navi battenti la sua bandiera. Inoltre deve intraprendere attività educative per promuovere la consapevolezza e l’attuazione delle norme di cui al presente paragrafo. |
2. |
Ogni Stato membro garantisce che le navi battenti la sua bandiera rispettino le seguenti norme minime:
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3. |
Gli armatori garantiscono che i marittimi ingaggiati come cuochi di bordo siano formati, qualificati e giudicati competenti per la funzione svolta conformemente alle prescrizioni legislative e regolamentari dello Stato membro interessato. |
4. |
Le prescrizioni di cui al paragrafo 3 della presente norma includono il completamento di un corso di formazione approvato o riconosciuto dall’autorità competente che comprenda la pratica della cucina, l’igiene alimentare e personale, la conservazione del cibo, il controllo delle scorte, la tutela ambientale e la salute e la sicurezza nella ristorazione. |
5. |
Sulle navi che operano con un equipaggio prescritto inferiore a dieci, cui l’autorità competente può non richiedere la presenza a bordo di un cuoco pienamente qualificato in virtù della dimensione dell’equipaggio o del tipo di commercio, chiunque tratti il cibo nella cucina deve essere formato o istruito in settori come l’igiene alimentare e personale, nonché la manipolazione e la conservazione del cibo a bordo della nave. |
6. |
In circostanze di necessità eccezionale l’autorità competente può rilasciare una dispensa consentendo a un cuoco non pienamente qualificato di servire a bordo di una nave specifica per un periodo specifico limitato fino al successivo porto di approdo appropriato o per un periodo non superiore a un mese, a condizione che la persona cui è rilasciata la dispensa sia formata o istruita in settori come l’igiene alimentare e personale, nonché la manipolazione e la conservazione del cibo a bordo di una nave. |
7. |
L’autorità competente prescrive ispezioni documentate frequenti da effettuare a bordo delle navi da parte o sotto l’autorità del comandante per quanto riguarda:
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8. |
Nessun marittimo minore di diciotto anni può essere occupato o ingaggiato o lavorare come cuoco di bordo. |
TITOLO 4
TUTELA DELLA SALUTE, ASSISTENZA SANITARIA E BENESSERE
Regola 4.1 – Assistenza sanitaria a bordo e a terra
1. |
Ogni Stato membro garantisce che tutti i lavoratori marittimi a bordo di navi battenti la sua bandiera siano coperti da misure adeguate per la tutela della salute e che abbiano accesso ad un’assistenza sanitaria tempestiva e adeguata quando lavorano a bordo. |
2. |
Ogni Stato membro garantisce che ai lavoratori marittimi a bordo delle navi nel suo territorio che abbiano bisogno di cure mediche immediate sia dato accesso alle strutture sanitarie dello Stato a terra. |
3. |
Le prescrizioni per la tutela della salute e l’assistenza sanitaria a bordo includono norme per le misure volte a garantire ai marittimi una tutela della salute e un’assistenza sanitaria il più possibile comparabili a quelle disponibili in generale ai lavoratori a terra. |
Norma 4.1 – Assistenza sanitaria a bordo e a terra
1. |
Ogni Stato membro garantisce che siano adottate misure per la tutela della salute e l’assistenza sanitaria, incluse le cure dentistiche essenziali, per i marittimi a bordo di una nave battente la sua bandiera in modo da:
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2. |
L’autorità competente adotta un modulo standard di rapporto medico per l’uso da parte dei comandanti delle navi e del personale medico pertinente a terra e a bordo. Il modulo, una volta compilato, e il suo contenuto sono riservati e vanno utilizzati solo per facilitare la cura del lavoratore marittimo. |
3. |
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari che fissino prescrizioni in materia di strutture e attrezzature infermieristiche e mediche a bordo, nonché di formazione sulle navi battenti la sua bandiera. |
4. |
Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali stabiliscono come minimo le seguenti prescrizioni:
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Regola 4.2 – Responsabilità dell’armatore
1. |
Ogni Stato membro provvede affinché siano garantite a bordo delle navi battenti la sua bandiera misure per assicurare ai marittimi ingaggiati sulle navi il diritto all’assistenza e al sostegno materiale da parte dell’armatore per quanto riguarda le conseguenze finanziarie della malattia, dell’infortunio o del decesso durante il servizio nell’ambito di un contratto di lavoro dei marittimi o derivante dalla loro occupazione nell’ambito di tale contratto. |
2. |
La presente regola lascia impregiudicati gli altri mezzi di ricorso di cui eventualmente disponga il marittimo. |
Norma A4.2 – Responsabilità dell’armatore
1. |
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari che impongano agli armatori delle navi battenti la sua bandiera la responsabilità della tutela della salute e dell’assistenza sanitaria di tutti i marittimi che lavorano a bordo delle navi conformemente alle seguenti norme minime:
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2. |
Le disposizioni legislative o regolamentari nazionali possono limitare la responsabilità dell’armatore in materia di assistenza medica, vitto e alloggio ad un periodo non inferiore a sedici settimane dalla data dell’infortunio o dell’inizio della malattia. |
3. |
Se la malattia o l’infortunio comporta l’incapacità lavorativa, l’armatore deve:
|
4. |
Le disposizioni legislative o regolamentari nazionali possono limitare la responsabilità dell’armatore di versare per intero o in parte la retribuzione di un marittimo che non è più a bordo ad un periodo non inferiore a sedici settimane dalla data dell’infortunio o dell’inizio della malattia. |
5. |
Le disposizioni legislative o regolamentari nazionali possono escludere la responsabilità dell’armatore per quanto riguarda:
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6. |
Le disposizioni legislative o regolamentari nazionali possono esentare l’armatore dalla responsabilità delle spese di assistenza sanitaria, vitto e alloggio e funebri nella misura in cui esse siano prese a carico dalle autorità pubbliche. |
7. |
L’armatore o i suoi rappresentanti prendono le misure necessarie per salvaguardare i beni lasciati a bordo dal marittimo ammalato, infortunato o deceduto e restituirli ad esso o ai suoi parenti più stretti. |
Regola 4.3 – Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni
1. |
Ogni Stato membro garantisce che ai marittimi a bordo delle navi battenti la sua bandiera la tutela della salute sul lavoro e condizioni di vita, lavoro e formazione a bordo in un ambiente sicuro e igienico. |
2. |
Ogni Stato membro sviluppa e adotta linee guida nazionali per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro a bordo delle navi battenti la sua bandiera, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi rappresentative e tenendo conto dei codici applicabili, delle linee guida e delle norme raccomandate dalle organizzazioni internazionali, dalle amministrazioni nazionali e dalle organizzazioni dell’industria marittima. |
3. |
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari e altre misure per disciplinare le questioni specificate nel presente accordo tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali e fissa le norme attinenti alla sicurezza e alla tutela della salute sul lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni a bordo delle navi battenti la sua bandiera. |
Norma A4.3 – Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni
1. |
Le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure da adottare a norma della regola 4.3, paragrafo 3, devono includere quanto segue:
|
2. |
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 della presente norma:
|
3. |
Le disposizioni legislative e regolamentari e le altre misure di cui alla regola 4.3, paragrafo 3, devono essere riviste periodicamente in consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi e all’occorrenza vanno modificate per tenere contro dell’evoluzione della tecnologia e della ricerca in modo da favorire il miglioramento continuo delle politiche e dei programmi di salute e sicurezza sul lavoro e la creazione di un ambiente lavorativo sicuro per i marittimi a bordo delle navi battenti bandiera dello Stato membro. |
4. |
Ai fini delle prescrizioni del presente accordo è considerata sufficiente la conformità alle prescrizioni degli strumenti internazionali relative ai livelli accettabili di esposizione ai rischi sul posto di lavoro a bordo le navi e allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e dei programmi delle navi sulla sicurezza e la salute sul lavoro. |
5. |
L’autorità competente si assicura che:
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6. |
La denuncia e l’investigazione delle questioni attinenti alla sicurezza e alla salute sul lavoro devono essere strutturate in modo da tutelare i dati personali dei marittimi. |
7. |
L’autorità competente coopera con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi in modo da prendere misure che portino all’attenzione di tutti i marittimi informazioni concernenti rischi particolari a bordo delle navi, ad esempio inviando per posta avvisi ufficiali contenenti le istruzioni pertinenti. |
8. |
L’autorità competente richiede agli armatori che effettuano valutazioni del rischio in relazione alla gestione della sicurezza e la salute sul lavoro di riferirsi alle informazioni statistiche appropriate riguardanti le loro navi e alle statistiche generali fornite dall’autorità competente. |
Regola 4.4 – Accesso alle strutture sociali di terra per i marittimi
Ogni Stato membro assicura che le strutture sociali di terra per i marittimi, laddove presenti, siano di facile accesso. Lo Stato membro deve inoltre promuovere lo sviluppo di tali strutture in porti designati in modo da fornire ai marittimi a bordo delle navi nei suoi porti l’accesso a strutture e servizi sociali adeguati.
Norma A4.4 – Accesso alle strutture sociali di terra per i marittimi
1. |
Ogni Stato membro prescrive che le strutture sociali presenti sul suo territorio siano disponibili all’uso da parte di tutti i marittimi, indipendentemente da nazionalità, razza, colore, sesso, religione, opinioni politiche, origine sociale o stato di bandiera della nave su cui sono occupati o ingaggiati o lavorano. |
2. |
Ogni Stato membro promuove lo sviluppo delle strutture sociali in porti appropriati del paese e determina, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, quali porti vanno considerati appropriati. |
3. |
Ogni Stato membro incoraggia l’istituzione di comitati sociali che rivedono periodicamente le strutture e i servizi sociali per garantire che siano adeguati alla luce dell’evoluzione delle esigenze dei marittimi risultanti da sviluppi tecnici, operativi e di altro tipo nell’industria marittima. |
TITOLO 5
CONFORMITÀ E APPLICAZIONE
Regola 5.1.5 – Procedure relative ai reclami a bordo
1. |
Ogni Stato membro prescrive che le navi battenti la sua bandiera dispongano di procedure per i reclami a bordo in modo da trattare in modo equo, efficace e tempestivo i reclami dei marittimi riguardanti presunte violazioni delle prescrizioni della convenzione (inclusi i diritti dei marittimi). |
2. |
Ogni Stato membro vieta e sanziona qualsiasi tipo di ritorsione contro un marittimo che abbia presentato un reclamo. |
3. |
Le disposizioni della presente regola lasciano impregiudicato il diritto del marittimo di avvalersi di qualsiasi strumento di tutela che ritenga appropriato. |
Norma A5.1.5 – Procedure relative ai reclami a bordo
1. |
Fatto salvo l’ambito di applicazione eventualmente più ampio nelle leggi o nei regolamenti nazionali o nei contratti collettivi, le procedure a bordo possono essere utilizzate dai marittimi per presentare reclami relativi a qualsiasi questione che costituisca una presunta violazione delle prescrizioni della convenzione (inclusi i diritti dei marittimi). |
2. |
Ogni Stato membro garantisce che le sue leggi o i suoi regolamenti prevedano appropriate procedure di reclamo a bordo conformi alle disposizioni della regola 5.1.5. Tali procedure sono volte a risolvere i reclami al livello più basso possibile. Tuttavia, in ogni caso i marittimi hanno il diritto di presentare un reclamo direttamente al comandante e, se lo considerano necessario, alle appropriate autorità esterne. |
3. |
Le procedure di reclamo a bordo includono il diritto del marittimo di essere accompagnato o rappresentato durante la procedura, nonché misure di salvaguardia contro la possibilità di ritorsioni. Il termine «ritorsioni» copre qualsiasi azione negativa compiuta da chiunque nei confronti del marittimo per la presentazione di un reclamo che non sia manifestamente vessatorio o abusivo. |
4. |
Oltre alla copia del contratto individuale di lavoro, tutti i marittimi devono disporre di una copia delle procedure di reclamo a bordo applicabili sulla nave. Tali informazioni includono i dati di contatto dell’autorità competente nello Stato di bandiera e, se diverso, nello Stato di residenza del marittimo, il nome delle persone a bordo che possono, in maniera riservata, fornire al marittimo consulenza imparziale sul reclamo e assisterlo in altro modo nell’esercizio delle procedure di reclamo disponibili sulla nave. |
DISPOSIZIONI FINALI
A seguito di eventuali modifiche delle disposizioni della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e su richiesta di una delle parti del presente accordo, è effettuata una revisione del presente accordo.
Le parti sociali subordinano la conclusione del presente accordo alla condizione che esso non entri in vigore prima dell’entrata in vigore della convenzione sul lavoro marittimo dell’OIL del 2006; tale data corrisponde a dodici mesi dopo la data in cui sono state registrate presso l’Organizzazione internazionale del lavoro ratifiche di almeno trenta membri con una quota totale della stazzatura mondiale del 33 %.
Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i marittimi rispetto a quelle incluse nel presente accordo.
Il presente accordo lascia impregiudicata l’attuale legislazione comunitaria più severa e/o specifica.
Il presente accordo non pregiudica leggi, usi o accordi che offrano condizioni più favorevoli per i marittimi interessati. Ad esempio, i termini di questo accordo lasciano impregiudicata la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, la direttiva 1992/29/CEE del Consiglio, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, e la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, relativa all’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare (da modificare conformemente all’allegato A del presente accordo).
L’attuazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai marittimi nel settore disciplinato dall’accordo stesso.
FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI (ETF)
ASSOCIAZIONE ARMATORI DELLA COMUNITÀ EUROPEA (ECSA)
PRESIDENTE DEL COMITATO DI DIALOGO NEL SETTORE DEI TRASPORTI MARITTIMI
BRUXELLES, 19 MAGGIO 2008.
ALLEGATO A
MODIFICHE DELL’ACCORDO DEL 30 SETTEMBRE 1998 SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DELLA GENTE DI MARE
Nelle discussioni che hanno portato alla conclusione dell’accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 le parti sociali hanno anche rivisto l’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso il 30 settembre 1998, in modo da verificare che fosse coerente con le disposizioni corrispondenti della convenzione e concordare le eventuali modifiche necessarie.
Le parti sociali hanno quindi concordato le seguenti modifiche dell’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare:
1. Clausola 1
È inserito un nuovo punto:
«3. |
In caso di dubbio sull’appartenenza di alcune categorie di persone alla categoria dei marittimi ai fini del presente accordo, la questione viene risolta dall’autorità competente in ciascuno Stato membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. In tale contesto si deve tenere conto della risoluzione della 94a sessione (marittima) della conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro riguardante informazioni sulle categorie professionali.» |
2. Clausola 2, lettera c)
La clausola 2, lettera c), è sostituita dalla seguente:
«c) |
per “marittimo” o “lavoratore marittimo” o “gente di mare” si intende ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica il presente accordo;» |
3. Clausola 2, lettera d)
Sostituire la clausola 2, lettera d), con:
«d) |
per “armatore” si intende il proprietario della nave o ogni altro organismo o persona, in particolare il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi a nome dell’armatore.» |
4. Clausola 6
La clausola 6 è sostituita dalla seguente:
«1. |
È vietato il lavoro di notte ai marittimi minori di diciotto anni. Ai fini della presente clausola la “notte” è definita conformemente alle leggi e alle prassi nazionali. Essa deve coprire un periodo di almeno nove ore consecutive, compreso l’intervallo dalla mezzanotte alle cinque del mattino. |
2. |
Una deroga alla puntuale osservanza della restrizione riguardante il lavoro notturno può essere decisa dall’autorità competente ove:
|
3. |
L’occupazione, l’ingaggio o il lavoro dei marittimi minori di diciotto anni sono vietati qualora il lavoro possa compromettere la loro salute o sicurezza. I tipi di lavoro sono determinati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, conformemente alle norme internazionali pertinenti.» |
5. Clausola 13
La clausola 13, punto 1, prima frase, è sostituita dalla seguente:
«1. |
I marittimi non possono lavorare a bordo di una nave se non dispongono di un certificato medico attestante l’idoneità al lavoro per le loro mansioni. |
2. |
Le eccezioni possono essere consentite solo nel rispetto delle prescrizioni del presente accordo. |
3. |
L’autorità competente richiede che i marittimi, prima di iniziare il lavoro a bordo di una nave, siano in possesso di un certificato medico attestante la loro idoneità ad eseguire i loro compiti in mare. |
4. |
Al fine di garantire che i certificati medici riflettano effettivamente lo stato di salute dei marittimi alla luce dei loro compiti, l’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate e tenendo conto delle linee guida internazionali applicabili, prescrive la natura dell’esame medico e del relativo certificato. |
5. |
Il presente accordo non pregiudica la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione aggiornata (“STCW”). Un certificato medico rilasciato conformemente alle prescrizioni del STCW è accettato dall’autorità competente ai fini dei punti 1 e 2 della presente clausola. Analogamente, nel caso dei marittimi non coperti dal STCW è accettato un certificato medico che soddisfi la sostanza di tali prescrizioni. |
6. |
Il certificato medico è rilasciato da un medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato concernente solo la vista, da una persona riconosciuta dall’autorità competente come qualificata per rilasciare tali certificati. I medici devono disporre della piena indipendenza professionale nell’esercizio della loro valutazione medica per quanto riguarda le procedure dell’esame medico. |
7. |
Ai marittimi cui è stato rifiutato un certificato o cui è stata imposta una limitazione della loro idoneità al lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario, il campo d’attività o la zona geografica, è concessa la possibilità di sottoporsi ad un ulteriore esame da parte di un altro medico indipendente o di un medico arbitro indipendente. |
8. |
Il certificato medico deve indicare in particolare che:
|
9. |
Se non è richiesto un periodo più breve a ragione delle mansioni specifiche del marittimo interessato o salvo indicazione contraria al STCW:
|
10. |
In casi urgenti l’autorità competente può consentire al marittimo di lavorare senza un certificato medico valido fino al successivo porto di approdo appropriato dove il marittimo può ottenere un certificato medico da un medico qualificato a condizione che:
|
11. |
Se il periodo di validità di un certificato scade nel corso di un viaggio, il certificato continua ad essere valido fino al successivo porto di approdo appropriato dove il lavoratore marittimo può ottenere un certificato medico da un medico qualificato, a condizione che il periodo in questione non sia superiore a tre mesi. |
12. |
I certificati medici per i marittimi a bordo di navi che normalmente effettuano viaggi internazionali devono essere forniti almeno in inglese.» |
Le frasi successive della clausola 13, paragrafi 1 e 2, diventano punti da 13 a 15.
6. Clausola 16
La prima frase è sostituita dalla seguente:
«Ogni lavoratore marittimo ha diritto alle ferie annuali retribuite. Il periodo di ferie annuali retribuite è calcolato in base ad un minimo di 2,5 giorni di calendario per mese di occupazione e pro rata per i mesi incompleti.»