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Document 31983D0516

83/516/CEE: Decisione del Consiglio del 17 ottobre 1983 relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

GU L 289 del 22.10.1983, p. 38–41 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/516/oj

31983D0516

83/516/CEE: Decisione del Consiglio del 17 ottobre 1983 relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 22/10/1983 pag. 0038 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 4 pag. 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 4 pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 4 pag. 0011
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 4 pag. 0026


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1983

relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

(83/516/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 126,

visto il progetto della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1o febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo (4), modificata dalla decisione 77/801/CEE (5), ha formato oggetto, in base a un parere della Commissione fondato sull'articolo 126 del trattato, del riesame previsto all'articolo 11, e che è opportuno sostituirla con una nuova decisione del Consiglio che fissi il regime del Fondo;

considerando che il Fondo ha il compito di partecipare al finanziamento di azioni di formazione professionale, di promozione dell'occupazione e di mobilità geografica;

considerando che il Fondo deve divenire uno strumento più attivo di accompagnamento di una politica di promozione dell'occupazione; che, a tal fine, è opportuno ampliare il campo d'applicazione personale ed in particolare estendere la possibilità di beneficiare del contributo alle persone chiamate ad esercitare le attività di formatore, di esperto in orientamento professionale o in collocamento, e di agente di sviluppo;

considerando che un impegno particolare deve essere assunto dal Fondo per lo sviluppo dell'occupazione in particolare nelle piccole e medie imprese per misure di aggiornamento della gestione o della produzione, o per l'applicazione di nuove tecnologie;

considerando che il Fondo, in quanto strumento di politica dell'occupazione, deve apportare, rispettando il principio della solidarietà comunitaria, un contributo quanto più efficace e coerente alla soluzione dei problemi più gravi e in particolare alla lotta contro la disoccupazione, compresa la sottoccupazione strutturale, nonché alla promozione dell'occupazione dei gruppi più colpiti;

considerando che, in questo contesto e fermo restando l'aiuto di cui devono continuare a beneficiare le categorie di persone particolarmente vulnerabili sul mercato del lavoro, in particolare le donne, i minorati e i lavoratori migranti, una parte rilevante delle risorse del Fondo deve essere assegnata ad azioni a favore dell'occupazione dei giovani, in particolare di quelli che hanno minori possibilità di trovare un'occupazione o che sono disoccupati da lungo tempo;

considerando che è opportuno, data l'esperienza acquisita, rendere meno rigide e più semplici le procedure di concessione del contributo del Fondo, fissando in particolare importi forfettari;

considerando che, per concentrare in modo più efficace l'intervento del Fondo sulle azioni rispondenti alle priorità comunitarie ed ai relativi programmi d'azione nei settori dell'occupazione o della formazione professionale, spetta alla Commissione adottare gli orientamenti per la gestione del Fondo;

considerando che occorrerà riesaminare la presente decisione entro una determinata scadenza,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il Fondo favorisce l'attuazione di politiche intese, da un lato, a fornire alla manodopera le qualifiche professionali necessarie per ottenere un'occupazione stabile e, dall'altro, a sviluppare le possibilità occupazionali. Esso contribuisce in particolare all'inserimento ed alla integrazione socioprofessionale dei giovani e dei lavoratori svantaggiati, all'adattamento della manodopera, allo sviluppo del mercato del lavoro ed alle mutazioni tecnologiche, nonché alla riduzione degli squilibri regionali del mercato del lavoro.

2. Il Fondo partecipa al finanziamento di azioni di

a) formazione ed orientamento professionali,

b) assunzione e sostegno salariale,

c) nuova sistemazione e integrazione socioprofessionale nel quadro della mobilità geografica,

d) prestazione di servizi e consulenze tecniche destinate alla creazione di posti di lavoro.

Articolo 2

1. Il contributo del Fondo è concesso a favore di azioni realizzate da operatori tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato.

2. Gli Stati membri interessati garantiscono il buon esito delle azioni. Tuttavia questa disposizione non si applica alle azioni per le quali il contributo del Fondo copre la totalità delle spese imputabili.

Articolo 3

1. Il contributo del Fondo può essere concesso a favore di azioni realizzate nell'ambito della politica del mercato del lavoro degli Stati membri. Tali azioni comprendono in particolare quelle destinate a migliorare le possibilità di occupazione per i giovani, specialmente con misure di formazione professionale dopo la conclusione della scuola dell'obbligo.

2. Il contributo del Fondo può inoltre essere concesso a favore di azioni specifiche realizzate per

- favorire l'esecuzione di progetti a carattere innovatore, in generale nell'ambito di un programma d'azione comunitario deciso dal Consiglio, o

- esaminare l'efficacia dei progetti per i quali è concesso il contributo del Fondo e facilitare uno scambio di esperienze.

Articolo 4

1. Il contributo del Fondo può essere concesso in primo luogo per favorire l'occupazione dei giovani di età inferiore a 25 anni, specialmente giovani le cui possibilità di trovare un'occupazione sono particolarmente ridotte per mancanza di formazione professionale o formazione inadeguata e giovani disoccupati di lunga durata.

2. Il contributo del Fondo può anche essere concesso per favorire l'occupazione delle seguenti persone di età superiore a 25 anni:

a) persone disoccupate, che rischiano di esserlo, o sottoccupate, in particolare i disoccupati di lunga durata;

b) donne che desiderano riprendere un'attività professionale;

c) persone minorate capaci di inserirsi nel mercato del lavoro;

d) lavoratori migranti che cambiano o hanno cambiato il luogo di residenza nella Comunità o che hanno trasferito la residenza nella Comunità per esercitare un'attività professionale, nonché i loro familiari;

e) persone occupate specialmente nelle piccole e medie imprese, la cui riqualificazione è resa necessaria in vista dell'introduzione di nuove tecnologie o del miglioramento delle tecniche di gestione di tali imprese.

3. Il contributo del Fondo può essere concesso anche a persone che intendono esercitare l'attività di formatore, d'esperto in orientamento professionale o in collocamento o di agente di sviluppo.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, il contributo del Fondo è concesso nella proporzione del 50 % delle spese imputabili senza che esso possa però superare l'importo del contributo finanziario dei pubblici poteri dello Stato membro interessato.

2. Quando le azioni sono realizzate a favore dell'occupazione in regioni caratterizzate da uno squilibrio particolarmente grave e prolungato dell'occupazione, regioni che saranno definite dal Consiglio a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, il contributo del Fondo è maggiorato del 10 %.

3. Nel caso di azioni realizzate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, intese a esaminare l'efficacia dei progetti per i quali è concesso il contributo del Fondo e realizzate su iniziativa della Commissione, il contributo copre la totalità delle spese imputabili. 4. Per tipi di spese determinati dal Consiglio, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, il contributo del Fondo è concesso in importi forfettari.

5. Il contributo del Fondo non può comportare un finanziamento per eccesso delle spese imputabili.

Articolo 6

1. La Commissione adotta anteriormente al 1o maggio di ogni anno e per i tre esercizi successivi, conformemente alla presente decisione e tenendo conto della necessità di favorire uno sviluppo armonioso della Comunità, gli orientamenti per la gestione del Fondo destinati a determinare le azioni rispondenti alle priorità comunitarie definite dal Consiglio e, in particolare, ai programmi d'azione nel settore dell'occupazione e della formazione professionale.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio detti orientamenti, elaborati in stretta consultazione con gli Stati membri tenendo conto delle opinioni eventualmente espresse dal Parlamento europeo e li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

1. Gli stanziamenti previsti per il contributo del Fondo ad azioni di qualsiasi natura di cui beneficiano i giovani menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, non possono essere annualmente inferiori al 75 % del totale degli stanziamenti disponibili.

2. Gli stanziamenti previsti per il contributo del Fondo per le azioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere annualmente superiori al 5 % del totale degli stanziamenti disponibili.

3. Il 40 % del totale degli stanziamenti disponibili per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è destinato ad azioni ammissibili conformi agli orientamenti stabiliti per la gestione del Fondo a favore dell'occupazione in Groenlandia, Grecia, dipartimenti francesi d'oltremare, Irlanda, Mezzogiorno e Irlanda del Nord. I restanti stanziamenti sono concentrati su azioni a favore dell'occupazione nelle altre zone caratterizzate da una disoccupazione elevata e di lunga durata e/o da ristrutturazione industriale e settoriale.

Articolo 8

Il contributi di cui all'articolo 125 del trattato non sono più concessi.

Articolo 9

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. La decisione 71/66/CEE è abrogata. Tuttavia essa, unitamente alle decisioni adottate ai sensi del suo articolo 4, continua ad essere applicata alle azioni per le quali la domanda di contributo è presentata anteriormente al 1o ottobre 1983.

3. La Commissione adotta per la prima volta gli orientamenti per la gestione del Fondo anteriormente al 1o dicembre 1983.

Articolo 10

Il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 31 dicembre 1988. La presente decisione viene modificata, se necessario, in base ad un nuovo parere della Commissione.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VARFIS

(1) GU n. C 308 del 25. 11. 1982, pag. 4.

(2) GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 51.

(3) GU n. C 124 del 9. 5. 1983, pag. 4.

(4) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

(5) GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 8.

ALLEGATO

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE

Dichiarazione sull'articolo 3, paragrafo 2

« La Commissione dichiara che continuerà a promuovere, come al presente, misure concernenti la riorganizzazione e la riduzione dell'orario di lavoro, che protrebbero così essere incluse tra le azioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2.

La Commissione esaminerà, inoltre, la possibilità di avvalersi dell'articolo 3, paragrafo 2, per mantenere il reddito dei lavoratori colpiti da operazioni di ristrutturazione o riconversione e ne riferirà al Consiglio in una successiva sessione. ».

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino

« I progetti basati su risoluzioni del Consiglio nelle materie di competenza del Fondo possono beneficiare del contributo di quest'ultimo solo se soddisfano i criteri di ammissibilità definiti dalle disposizioni riguardanti i compiti e il funzionamento del Fondo. ».

Dichiarazione sull'articolo 4

« La Commissione, costatando che il numero dei cittadini dei paesi terzi che beneficiano del contributo del Fondo è relativamente limitato, ricorda che i paesi ospitanti hanno il dovere di compiere uno sforzo rilevante per l'integrazione dei lavoratori migranti. ».

Dichiarazione sull'articolo 4, paragrafo 3

« La Commissione dichiara che il contributo del Fondo riservato alla formazione di esperti in collocamento, con esclusione di qualsiasi contributo alla retribuzione di agenti pubblici, sarà concesso quando sarà migliorato il funzionamento della gestione del mercato del lavoro. ».

Dichiarazione sull'articolo 5, paragrafo 1

« Il Consiglio dichiara che gli organismi aventi scopo di lucro devono sostenere almeno il 10 % delle spese imputabili connesse ad operazioni per le quali essi beneficiano del contributo del Fondo. Il rispetto di questo principio deve essere accertato all'atto del pagamento del saldo. ».

Dichiarazione sull'articolo 6

« Il Consiglio e la Commissione dichiarano che si deve rivolgere particolare attenzione alle azioni a favore dell'occupazione in regioni nelle quali il livello della disoccupazione è eccezionalmente elevato rispetto alla media nazionale. ».

Dichiarazione sull'articolo 7

« Il Consiglio invita la Commissione a proseguire gli studi per l'elaborazione di un meccanismo statistico efficace, prendendo in considerazione, fra l'altro, il criterio del PIL per abitante, e a presentargli opportune proposte al riguardo anteriormente al 1o luglio 1984, in modo da potersi pronunciare in materia entro il 31 dicembre 1984. ».

« La Commissione dichiara di ritenere che gli stanziamenti previsti in questo articolo siano stanziamenti d'impegno. ».

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