Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0317

Causa T-317/09: Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Concord Power Nordal/Commissione

GU C 267 del 7.11.2009, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/66


Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Concord Power Nordal/Commissione

(Causa T-317/09)

2009/C 267/120

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Concord Power Nordal GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. von Hammerstein, C.-S. Schweer e C. Wünschmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della convenuta 12 giugno 2009, CAB D(2009), nella parte che riguarda il progetto di gasdotto relativo al condotto di allacciamento della pipeline del Mar Baltico (in prosieguo: l’«OPAL»);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, responsabile del progetto gasdotto NORDAL, contesta una lettera indirizzata dalla Commissione alla Bundesnetzagentur, autorità tedesca di regolamentazione per l’energia, in cui la Commissione chiede a quest’ultima di modificare per certi aspetti la deroga da essa concessa per l’OPAL ai sensi dell’art. 22 della direttiva 2003/55/CE (1). La ricorrente lamenta il fatto che la Commissione non abbia contestato radicalmente la deroga alla regolamentazione concessa per determinate capacità di trasporto dell’OPAL verso la Repubblica ceca.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

In primo luogo la ricorrente sostiene che l’OPAL non soddisfa i requisiti dell’art. 22, n. 1, della direttiva 2003/55/CE, in quanto non è un interconnector, non migliora la concorrenza e la certezza delle forniture, non implica un elevato rischio d’investimento e viola l’obbligo di separazione delle attività. A tal riguardo viene anche affermato che la deroga avrebbe affetti negativi sulla concorrenza, sull’effettivo funzionamento del Mercato interno e della rete di trasporto regolata.

In secondo luogo la ricorrente allega che i vincoli, che accompagnano l’autorizzazione, finalizzati ad impedire distorsioni della concorrenza non sono idonei ovvero non attuabili.

La ricorrente adduce inoltre una violazione dell’art. 82 CE, dei suoi diritti fondamentali (segnatamente della sua libertà d’impresa e del suo diritto di proprietà) nonché del principio della lealtà comunitaria.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).


Top